Skip to content

EIMI è inserita dal 13 novembre 2024 nell’elenco, tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nella II SEZIONE tra le Associazioni che rilasciano l’Attestazione di qualità e qualificazione dei servizi professionali prestati dai Soci
di cui all’art. 2 comma 7 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 recante “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”

Consiglio direttivo

Consiglio direttivo

Regolamento del Consiglio Direttivo

Il presente regolamento ha lo scopo di definire le linee guida per la migliore gestione del Consiglio Direttivo dell’Associazione integrando gli articoli 6 -11, 12 e 13 dello Statuto. La redazione del presente regolamento è di competenza del Consiglio Direttivo nominato in fase di costituzione dell’Associazione ed approvato dall’Assemblea dei Soci Fondatori del 11.04.2024.

  1. Il Consiglio Direttivo si compone di un numero minimo di tre ad un numero massimo di nove membri che vengono eletti dall’Assemblea. Tutti i Soci iscritti ad EIMI da almeno tre anni, che non sono incorsi in provvedimenti disciplinari e sono in regola con il pagamento della quota associativa, sono automaticamente eleggibili, senza necessità di candidatura. Entrano a far parte del Consiglio Direttivo i più votati dall’Assemblea dei Soci. I membri eletti devono accettare formalmente l’incarico ricevuto. L’Assemblea provvede all’elezione del Presidente scelto tra gli eletti al Consiglio Direttivo, come stabilito all’art. 13 dello Statuto. Nella prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, come previsto all’art. 12, comma 1, lettera a) dello Statuto.
  2. In deroga a quanto riportato al precedente comma 1, nella prima elezione successiva alla costituzione di EIMI, da tenersi come previsto nell’Atto Costitutivo dell’Associazione al punto 5) entro il 30 aprile 2024, saranno eleggibili tutti i Soci in regola con il pagamento ed iscritti ad EIMI da almeno due mesi.
  3. La nomina a membro del Consiglio Direttivo può essere revocata con le stesse modalità della elezione.
  4. Nel caso in cui vengano meno uno o più membri per dimissioni, decadenza o qualsiasi altro motivo, il Consiglio Direttivo provvede alla loro cooptazione, che dovrà essere confermata nella prima Assemblea utile successiva.
  5. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei Consiglieri decade l’intero Consiglio e si dovrà provvedere a convocare l’Assemblea per la rielezione dello stesso.
  6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritiene necessario. La convocazione deve avvenire in forma scritta e con un preavviso di almeno 8 giorni. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con un preavviso di 3 giorni. Il Consiglio Direttivo è convocato, altresì, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio dei Sindaci e Revisori dei Conti. Nei casi in cui viene richiesta al Presidente la convocazione questi deve provvedere entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. La richiesta al Presidente potrà avvenire con ogni mezzo che assicuri la ricezione della stessa.
  7. Nel caso in cui il Presidente non provveda alla convocazione questa spetta al Collegio dei Sindaci e dei Revisori dei Conti, nei successivi 10 giorni.
  8. Per ogni riunione il Presidente può nominare un segretario con le funzioni di redazione del verbale. Le riunioni si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea su ogni argomento trattato, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Per ogni seduta sarà necessario redigere apposito verbale delle decisioni prese dal Consiglio. I verbali delle riunioni del Consiglio, raccolte in apposito Registro, sono consultabili dai Soci, a richiesta scritta, presso la sede sociale.
  9. La seduta del Consiglio Direttivo è regolarmente costituita quando ad essa partecipa almeno la maggioranza dei suoi componenti.
  10. Alle sedute del Consiglio Direttivo dovrà partecipare necessariamente almeno un componente del Collegio dei Sindaci e dei Revisori dei Conti.
  11. L’assenza ingiustificata del Consigliere per due sedute consecutive determina la decadenza dello stesso e il Consiglio provvede alla cooptazione.
  12. In assenza del Presidente il Consiglio è presieduto dal Vicepresidente ed in caso di assenza di entrambi dal Consigliere più anziano d’età.
  13. Le cariche sociali non sono retribuite e per il rimborso delle spese documentate e autorizzate dall’Assemblea e/o dal Consiglio Direttivo e/o dal Presidente, si rimanda ad apposito Regolamento.
  14. Il Consiglio Direttivo, raccolto il parere del Collegio dei Sindaci e dei Revisori dei Conti, può modificare, ex art. 12, comma 1 lettera e), dello Statuto, il presente Regolamento. Il Consiglio Direttivo metterà in consultazione a tutti i Soci le modifiche, per un periodo minimo di 30 giorni antecedenti la prima Assemblea utile durante la quale raccoglierà le osservazioni e le eventuali modifiche proposte dai Soci.
  15. Su impulso di 1/3 dei Soci in regola con il pagamento e che non siano stati sanzionati dal Collegio di Disciplina, possono essere proposte al Consiglio Direttivo delle modifiche al presente Regolamento. Il Consiglio Direttivo, nei 30 giorni successivi al ricevimento delle proposte procederà come previsto al precedente articolo 14.