Skip to content

EIMI è inserita dal 13 novembre 2024 nell’elenco, tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nella II SEZIONE tra le Associazioni che rilasciano l’Attestazione di qualità e qualificazione dei servizi professionali prestati dai Soci
di cui all’art. 2 comma 7 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 recante “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”

Collegio di disciplina

Collegio di disciplina

Regolamento del Collegio di Disciplina

Il presente regolamento ha lo scopo di definire i compiti e le azioni del Collegio di Disciplina integrando l’art. 3 lettere b, c, f, g, h e i dell’Atto Costitutivo, gli articoli 2, 4, 5, 6, 10 e 16 dello Statuto, il Regolamento Interno e il CEDeC.

La redazione del presente regolamento è di competenza del Consiglio Direttivo nominato in fase di costituzione dell’Associazione ed approvato dall’Assemblea dei Soci Fondatori del 20.04.2024. Il Consiglio Direttivo ha approvato in data 21.10.2024 la riformulazione dell’art. 7 lettere b), c) ed e) senza modificarne il contenuto.

1.Il Collegio di Disciplina, così come stabilito dall’articolo 16 dello Statuto, è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea in concomitanza con l’elezione delle altre cariche sociali. La carica è incompatibile con ogni altra carica all’interno dell’Associazione. I componenti restano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

2.Almeno un membro del Collegio di Disciplina deve avere competenze giuridiche.

3.I membri del Collegio di Disciplina dovranno garantire neutralità ed imparzialità.

4.I componenti sono soggetti a decadenza dopo l’assenza a due sedute consecutive del Collegio, senza giustificato motivo, o per inadempienza ai compiti conferiti, su delibera del Consiglio Direttivo ai sensi dell’articolo 6, comma 2, dello Statuto. Il membro del Collegio di Disciplina decade dalla carica se è destinatario di qualunque provvedimento disciplinare. Sulle violazioni commesse da un membro del Collegio di Disciplina, sarà deputato a decidere il Collegio dei Sindaci e Revisori dei Conti come da successivo articolo 11.

5.Le cariche non sono retribuite e sono rimborsate le spese documentate e sostenute in ottemperanza ai mandati conferiti dall’Assemblea, dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

6.In occasione della sua prima riunione, il Collegio di Disciplina provvede a nominare nel suo seno il Presidente.

7.Tra gli scopi generali di EIMI vi sono:

a.tutelare la figura professionale del mediatore e del formatore nei diversi modelli di mediazione, conciliazione e metodi ADR, divulgandone la funzione e la professionalità;

b.stabilire, ai fini dell’iscrizione nel Registro soci di EIMI, i criteri essenziali della figura del mediatore e del formatore nei diversi modelli di mediazione, conciliazione e metodi ADR e dell’esercizio delle rispettive qualifiche professionali, nel rispetto delle normative di settore ove esistenti, nonché verificare il corretto e qualificato esercizio della prestazione professionale;

c.tutelare l’attività svolta e i diritti dei propri associati, in merito allo specifico settore culturale e professionale, ponendosi come punto di riferimento di tutti gli iscritti per qualsiasi questione o problema legislativo, esecutivo e operativo, non intendendo con questo avere la rappresentanza esclusiva della professione;

d.vigilare sulla condotta professionale dei propri Soci stabilendo sanzioni disciplinari ad essi irrogabili per violazioni al CEDeC nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo, nonché secondo la normativa di settore nell’ambito della mediazione, conciliazione e metodi ADR, altresì con particolare riguardo all’articolo 2, comma 4, della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) e alla Norma UNI 11644/2016;

e.verificare i requisiti di onorabilità, imparzialità, indipendenza e per l’esercizio della professione di tutti i Soci al fine dell’esercizio della professione secondo i criteri richiesti da EIMI al fine dell’iscrizione all’Associazione. Verificare i requisiti di onorabilità, imparzialità, indipendenza per l’inserimento dei Mediatori e dei Formatori negli elenchi, albi, registri previsti dalle norme di settore nell’ambito della mediazione, conciliazione e metodi ADR, e con particolare riferimento al D. n.150/2023 e al D n. 151/2023, non intendendo sostituirsi a quanto previsto dalle norme di settore ma, al contrario, facendo propri tali criteri al fine dell’iscrizione all’Associazione;

f.promuovere forme di garanzia a tutela dell’Utente, tra cui l’attivazione di uno Sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi del Codice del Consumo, nonché per ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti.

g.rilasciare ai propri Soci l’attestazione a garanzia di trasparenza del mercato dei servizi professionali e relativa all’iscrizione all’Associazione e al rispetto dei requisiti necessari alla partecipazione a EIMI, così come specificato nel Regolamento.

h.L’obbligo per i soci di comunicare agli utenti/consumatori tutte le informazioni relative a:

      • specificità del proprio intervento, descrivendo il proprio modello operativo e la metodologia di lavoro, differenziandolo da quello di altri professionisti sociali, sanitari o giuridici iscritti in ordini o collegi;
      • costi, tariffe e modalità di pagamento, specificando che in nessun caso il costo può essere vincolato al risultato ottenuto. Tale obbligo non coinvolge i Soci che esercitano la propria professione presso Organismi di Mediazione Civile e Commerciale ed Enti di Formazione ex d.lgs 28/2010, Strutture / Associazioni / Enti Pubblici o Privati che determinano propri tariffari o i cui tariffari sono comunque imposti da regolamenti interni o da normative di settore;
      • sottoscrizione da parte dei Soci che esercitano in qualità di Mediatore Familiare e Umanistico, e comunque ove previsto dalla normativa di settore, della polizza assicurativa per la Responsabilità Civile, comunicandone il numero e gli estremi;
      • tutela della loro privacy, facendo leggere e controfirmare il documento predisposto e redatto in modo conforme alle direttive del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation – GDPR 2016/679) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2013 n. 196;
      • tutela della riservatezza, così come descritta nel Codice Etico, Deontologico e di Condotta dei Mediatori aderenti a EIMI;

8.È di competenza e responsabilità del Collegio di Disciplina verificare il rispetto di quanto riportato al precedente articolo 7, vigilare sul rispetto dello Statuto, del CEDeC e dei criteri relativi al corretto svolgersi dell’attività professionale da parte di tutti i Soci.

9.il Collegio di Disciplina ha il compito di accertare l’accaduto e prendere provvedimenti relativamente a segnalazioni da parte di: utenti/clienti, soci/e di EIMI, persone e professionisti, associazioni, enti privati e/o pubblici e tribunali.

10.Qualsiasi Socio/a notasse irregolarità, comportamenti, comunicazioni e/o atteggiamenti dissonanti rispetto alle proprie aspettative di correttezza da parte di altri Soci/e di EIMI, dovrà rivolgersi al Collegio di Disciplina che ha anche il compito di accogliere e gestire i diverbi tra i Soci/e.

11.Il Collegio di Disciplina è deputato a verificare le violazioni a Regolamento Interno, Regolamenti di settore, CEDeC e a qualunque altro provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo da parte dei membri appartenenti agli Organi Sociali. Sulle violazioni commesse da un membro del Collegio di Disciplina, sarà deputato a decidere il Collegio dei Sindaci e Revisori dei Conti secondo le modalità riportate nel presente Regolamento per le violazioni commesse dai Soci. In questo caso la segnalazione dovrà essere inoltrata direttamente al Collegio dei Sindaci e Revisori dei Conti.

12.Ogni segnalazione o richiesta di informazioni deve essere inoltrata direttamente al Collegio di Disciplina con le modalità riportate nell’area del sito “SPORTELLO SEGNALAZIONI”. Il Collegio si riunisce entro 15 giorni dal ricevimento della segnalazione e decide collegialmente nel termine massimo di tre mesi dall’avvio del procedimento. Il membro dissenziente dovrà far verbalizzare il proprio dissenso motivato. Di ogni seduta viene redatto apposito verbale da inserire nel libro dei verbali del Collegio di Disciplina.

13.Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente, mediante comunicazione scritta, anche tramite e-mail, nel luogo da quest’ultimo stabilito. Le riunioni si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea su ogni argomento trattato, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

14.Ogni singolo componente del Collegio può svolgere autonomamente verifiche e/o ispezioni. Di dette verifiche e/o ispezioni dovrà darsi atto nel libro dei verbali del Collegio di Disciplina.

15.Il Collegio di Disciplina, ravvisandone l’opportunità inviterà il reclamante ed il Socio reclamato a partecipare ad un incontro personalmente per un tentativo di Mediazione.

16.Il Collegio di Disciplina, per l’istruttoria del caso, potrà richiedere informazioni e documentazione relativi ai fatti reclamati. Non ottenendo quanto richiesto terrà conto della mancata collaborazione delle Parti o di una di esse nella valutazione delle circostanze sottoposte all’esame.

17.Il Collegio di Disciplina, oltre a convocare gli interessati, a svolgere ricerche ed interviste, potrà:

      • istituire prove scritte, orali e pratiche atte a permettere la valutazione dell’atteggiamento rispettoso delle norme statutarie e deontologiche, e del Regolamento Interno;
      • ricorrendo al Comitato Scientifico, istituire prove scritte, orali e pratiche atte a permettere la valutazione delle conoscenze teoriche e pratiche nonché delle abilità del Socio mediatore, conciliatore, formatore, professionista nell’ambito delle ADR, come previste dallo Statuto, dal Regolamento Interno e dalle norme di settore e, in particolare per quanto riguarda i soci mediatori/formatori familiari e/o umanistici, nel rispetto della Norma UNI 11644:2016 e del DM 151/2023.

18.Al termine dell’istruttoria il Collegio di Disciplina, in base alla gravità della violazione dello Statuto, del Regolamento Interno, dei Regolamenti di settore o del CEDeC eventualmente riscontrata, emette, dandone comunicazione scritta al Socio, il provvedimento disciplinare più idoneo, tra i seguenti:

a.RICHIAMO alla prudenza, cortesia e correttezza quando si tratta di situazioni che rispecchiano comportamenti discutibili ma di lieve entità.

b.CENSURA quando si tratta di fatto che viola in parte lo standard di condotta professionale delineato dallo Statuto, dai Regolamenti di EIMI e dal CEDeC ma non presenta carattere di gravità tale da costituire pregiudizio per l’immagine e la reputazione di EIMI e/o del conseguimento dei suoi scopi sociali. A tre richiami consecutivi nell’arco del biennio, segue la censura.

c.SOSPENSIONE da EIMI in caso di appurata manifesta incompetenza professionale del mediatore / conciliatore / formatore / professionista nelle ADR emersa dalla segnalazione o reclamo e tale da smentire, contrastare e compromettere gli scopi sociali così come stabiliti dallo Statuto, dai Regolamenti di EIMI e dal CEDeC. La sospensione comporta l’impossibilità di partecipazione alla vita associativa, di partecipazione e di voto alle Assemblee ordinarie e straordinarie, l’inutilizzabilità del logo EIMI e il ritiro temporaneo della tessera associativa per il termine di durata della sospensione. A più censure può seguire la sospensione.
Il provvedimento emanato dal Collegio di Disciplina indica il termine temporale della sospensione (compreso tra 1 e 12 mesi in relazione alla gravità della violazione commessa) e i termini e le modalità per dare esecuzione ai provvedimenti assunti. In caso di diniego alla partecipazione all’incontro di verifica e/o al percorso di formazione di cui al successivo articolo 19, verrà negato il rinnovo dell’iscrizione all’Associazione.

d.ESCLUSIONE da EIMI per fatto gravissimo; violazioni a norme di legge; violazioni ripetute allo Statuto, ai Regolamenti di EIMI e al CEDeC; violazioni allo Statuto, ai Regolamenti di EIMI e al CEDeC tali da costituire pregiudizio per l’immagine e la reputazione di EIMI e/o del conseguimento dei suoi scopi sociali; reiterazione di violazioni che hanno già prodotto sospensione.

19.Il Collegio di Disciplina valuta, inappellabilmente, circa il ricorso del Socio contro il rifiuto della sua ammissione da parte del Consiglio Direttivo. Il ricorso deve essere inoltrato con le modalità indicate al precedente articolo 12 e dovrà contenere le motivazioni del richiedente corredate dalla documentazione attestante la sua idoneità all’iscrizione. Il Collegio di Disciplina sentirà le motivazioni di diniego del Consiglio Direttivo. Il Collegio di Disciplina potrà: convocare disgiuntamente e/o congiuntamente personalmente il richiedente e il Consiglio Direttivo; chiedere integrazione documentale al richiedente; chiedere un parere al Comitato Scientifico sui requisiti formativi del richiedente e, se necessario sottoporre a colloquio o esame il richiedente da parte del Comitato Scientifico; chiedere un parere al Collegio dei Sindaci e revisori dei Conti in merito alla corretta applicazione dello Statuto, dei Regolamenti e del CEDeC da parte del Consiglio Direttivo nella valutazione di idoneità del richiedente.

20.La richiesta di informazioni, e/o il reclamo, avrà riscontro entro 72 ore (3 giorni feriali) dal suo ricevimento. La tempistica è in funzione dell’ampiezza delle informazioni richieste e della complessità e componibilità del reclamo. In ogni caso, il reclamante sarà informato dell’apertura del procedimento e dell’esito.

21.Il Consiglio Direttivo, raccolto il parere del Collegio dei Sindaci e dei Revisori dei Conti, può modificare, ex art. 12, comma 1, lettera e) dello Statuto, il presente Regolamento. Il Consiglio Direttivo metterà in consultazione a tutti i Soci le modifiche, per un periodo minimo di 30 giorni antecedenti la prima Assemblea utile durante la quale raccoglierà le osservazioni e le eventuali modifiche proposte dai Soci.

22.Su impulso di 1/3 dei Soci in regola con il pagamento e che non siano stati sanzionati dal Collegio di Disciplina, possono essere proposte al Consiglio Direttivo delle modifiche al presente Regolamento. Il Consiglio Direttivo, nei 30 giorni successivi al ricevimento delle proposte procederà come previsto al precedente articolo 21.