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EIMI è inserita dal 13 novembre 2024 nell’elenco, tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nella II SEZIONE tra le Associazioni che rilasciano l’Attestazione di qualità e qualificazione dei servizi professionali prestati dai Soci
di cui all’art. 2 comma 7 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 recante “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”

Mediazione Umanistica

Mediazione Umanistica

Regolamento sulla Formazione Continua per la Mediazione Umanistica

(Approvato dal Consiglio Direttivo in data 25.07.2024)

 

Art. 1 – OBIETTIVI

  1. Gli obiettivi del presente Regolamento sulla Formazione continua dei Soci professionisti per la Mediazione Umanistica (di seguito “Regolamento FC”) sono:
  • tutelare e assicurare il corretto esercizio della professione di Mediatore Umanistico e Formatore di Mediatori Umanistici;
  • garantire la competenza e la professionalità dei Soci professionisti nell’interesse degli utenti e della collettività, valorizzando le competenze dei Soci nel rispetto del Codice Etico Deontologico e di Condotta (di seguito CEDeC), come previsto negli artt. 2, commi 1 e 2, e della Legge 4/2013;
  • promuovere la formazione continua dei propri Soci professionisti, anche adottando un codice di condotta ai sensi dell’art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilando sulla condotta professionale degli Associati e prevedendo sanzioni disciplinari da comminare agli Associati per le violazioni del medesimo Codice, come indicato nell’art.2 comma 3 della legge 4/2013;
  • sostenere e migliorare le competenze professionali, anche promuovendo processi di riflessione critica e di innovazione;
  • delineare i criteri e le condizioni con cui i Soci professionisti Mediatori Umanistici di EIMI, devono assolvere agli obblighi deontologici e professionali rafforzando le competenze e le abilità già acquisite, provvedendo ad aggiornamenti multidisciplinari e di confronto tra professionisti che lavorano nell’ambito della Mediazione, con cui si condivide il paradigma culturale.
  1. Il Consiglio Direttivo con il presente Regolamento FC disciplina le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo della formazione continua da parte del Socio professionista Mediatore e Formatore di Mediatori Umanistici.

Art. 2 – DEFINIZIONI

  1. Per formazione continua si intende ogni attività organizzata e finalizzata al mantenimento e allo sviluppo delle competenze professionali del Mediatore Umanistico e del Formatore di Mediatori Umanistici, secondo i valori e i principi della professione contenuti nel CEDeC.
  2. Per credito formativo (di seguito “CF”) si intende un valore convenzionale assegnabile ad una porzione di formazione utile per l’assolvimento della formazione continua valorizzando l’esperienza maturata.
  3. La formazione continua può riguardare:

attività fruite: aggiornamento e formazione specifica finalizzati al mantenimento, approfondimento e sviluppo delle competenze professionali, che consistono nella frequenza a corsi, seminari, convegni e conferenze, anche in modalità e-learning;

attività svolte: in qualità di docente e/o relatore e/o partecipazione a Commissioni specifiche per la gestione di EIMÍ, attraverso l’impegno in processi di teorizzazione, riflessività, produzione di conoscenze e competenze inerenti all’esercizio della professione, anche in modalità e-learning.

Per maggiori dettagli si rimanda all’art. 5 del presente Regolamento FC.

Art. 3 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI SOCI

  1. Ai Soci professionisti iscritti a EIMI, nei Registri dei Mediatori Umanistici e dei Formatori di Mediatori, come previsto nel CEDeC, è richiesto di continuare a lavorare sui propri conflitti e di mantenere e aggiornare la propria preparazione professionale partecipando alle attività di formazione professionale permanente secondo le modalità contenute nel presente Regolamento FC.
  2. La formazione continua rappresenta per il professionista una responsabilità verso le persone e la comunità, nonché uno strumento per contribuire alla tutela degli interessi generali connessi alla professione.
  3. Ogni Socio professionista deve conseguire i crediti formativi per biennio, per come indicati nel dettagliato prospetto in calce al presente Regolamento FC, a seconda che sia Mediatore Umanistico o Formatore di Mediatori Umanistici in misura minima di:

3.1.   n. 50 CF complessivi per Mediatori Umanistici, di cui n. 6 per l’attività svolta come Mediatore (CFM) e n. 4 per attività di mediazione come confliggente (CFC).

3.2.   n. 60 CF complessivi per i Formatori di Mediatori Umanistici, di cui n. 6 per l’attività svolta come mediatore (CFM) e n. 4 per attività di mediazione come confliggente (CFC).

  1. Al Socio professionista, per mantenere l’inserimento nei Registri di EIMI, sia dei Mediatori che dei Formatori per la Mediazione Umanistica, è richiesto il conseguimento biennale dei CFM, CFC e CF, come indicato nella parte B del prospetto.
  2. Gli eventuali crediti formativi conseguiti oltre il minimo richiesto nel biennio non possono essere trasferiti e conteggiati per il biennio successivo.

Art.  4 – DECORRENZA DELL’OBBLIGO DELLA FORMAZIONE CONTINUA

  1. L’obbligo biennale della formazione continua decorre dal 1° gennaio 2025.
  2. I Soci hanno la facoltà di chiedere e ottenere il riconoscimento di crediti formativi maturati dalla data della propria iscrizione a EIMI, qualora antecedente all’inizio del biennio.
  3. Al fine di un’agevole gestione e allineamento temporale nell’assolvimento dell’obbligo della formazione continua da parte dei Soci, la cadenza biennale sarà uguale per tutti e, pertanto, è inoltre previsto:

3.1.  Qualora l’iscrizione a EIMI avvenga nel corso del primo anno del biennio, il Socio dovrà conseguire, a partire dall’anno successivo a quello in cui è avvenuta l’iscrizione, una quota pari alla metà del totale dei crediti formativi obbligatori (ad esempio: se l’iscrizione dovesse avvenire a giugno del 2025, il Socio dovrà maturare dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 la metà dei crediti formativi obbligatori per il biennio 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2026).

3.2. Su richiesta del Socio possono essere riconosciuti anche i CF per le attività promosse o accreditate da EIMI nell’anno di prima iscrizione (nell’esempio riportato, sono le attività fruite o svolte dal giugno al dicembre 2025), purché svolte o fruite in data successiva alla stessa e sempre tenendo come riferimento il biennio formativo.

3.3.   Qualora l’iscrizione avvenga nel corso del secondo anno del biennio, il Socio potrà richiedere e ottenere il riconoscimento di CF maturati nel periodo decorrente dalla data d’iscrizione a EIMI e computabili per l’assolvimento dell’obbligo della formazione continua per il biennio successivo (ad esempio, se l’iscrizione dovesse avvenire a marzo 2026, l’obbligo formativo del Socio inizierebbe a decorrere dal 1° gennaio 2027 ma potrà chiedere il riconoscimento degli eventuali crediti formativi maturati nel periodo marzo 2026 – 31 dicembre 2026 ai fini dell’obbligo formativo 1° gennaio 2027-31 dicembre 2028).

  1. In caso di rinnovo della quota associativa, il Socio dovrà conseguire l’intero numero previsto di crediti formativi per il biennio, come richiesto dal precedente art. 3 del presente Regolamento.

Art. 5 – ACCREDITAMENTO DEGLI EVENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

  1. Il Comitato Scientifico accredita gli Eventi atti a implementare la formazione professionale permanente dei Soci Mediatori Umanistici, sentito, se necessario, il parere dell’apposita Commissione nominata dallo stesso Comitato Scientifico. Gli Eventi accreditati sono pubblicati sul sito internet di EIMI.
  2. Il Comitato Scientifico, o l’apposita Commissione dallo stesso nominata, verifica le richieste di accreditamento dell’offerta formativa anche richiedendo, all’occorrenza, chiarimenti e documentazione integrativa agli organizzatori degli eventi formativi, comunque per tramite del Comitato Scientifico.
  3. I crediti formativi si acquisiscono partecipando a:

a-eventi organizzati direttamente da EIMI;

b-eventi specifici sulla Mediazione Umanistica per la formazione di Mediatori Umanistici e Formatori di Mediatori Umanistici accreditati dal Comitato Scientifico o dall’apposita Commissione dallo stesso nominata;

c-eventi specifici organizzati e tenuti anche singolarmente da Soci professionisti di EIMI e accreditati dal Comitato Scientifico o dall’apposita Commissione dallo stesso nominata;

d-eventi non specifici sulla Mediazione Umanistica solo se il Comitato Scientifico o l’apposita Commissione dallo stesso nominata li ritenga comunque utili per i Mediatori Umanistici. In ragione della non specificità, il numero dei crediti formativi attribuiti a questi eventi sarà inferiore a quelli previsti nel presente Regolamento FC;

e-svolgimento di attività organizzative e gestionali di EIMI.

  1. Al fine di permettere l’accreditamento da parte di EIMI, gli Enti e/o i singoli Formatori che organizzano eventi formativi devono inoltrare al Comitato Scientifico via mail a comitatoscientifico@eimi-amc.itrichiesta di accreditamento utilizzando il MODULO PER LA RICHIESTA DI PATROCINIO E CREDITI FORMATIVI scaricabile dal sito di EIMI, che dovrà pervenire, debitamente compilato e corredato da quanto richiesto, almeno 30 giorni prima della data fissata per l’inizio dell’evento.
  2. Il Comitato Scientifico risponderà alla richiesta di riconoscimento entro 20 giorni dal suo ricevimento, identificando il numero di crediti formativi in base alle tabelle inserite nel presente Regolamento. In caso di mancato riconoscimento, verrà inviata la motivazione al soggetto richiedente l’accreditamento, comprensiva di eventuali richieste di integrazioni e/o di ripresentazione della domanda.

Art. 6 – ATTESTAZIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE IL SOCIO

  1. È responsabilità del Socio professionista richiedere e ottenere le attestazioni e le certificazioni che dimostrino la sua partecipazione agli eventi valevoli per la formazione continua, che dovranno contenere il numero delle ore effettuate e il numero di crediti formativi concessi da EIMI.
  2. Il Socio professionista, entro il 31 Gennaio successivo al biennio di riferimento per la formazione continua, deve inviare via e-mail l’elenco delle attività fruite e/o svolte, con i relativi attestati o certificazioni, per l’assolvimento del numero minimo stabilito nel presente Regolamento FC al Consiglio Direttivo, il quale, in caso di necessità, potrà sottoporli al Comitato Scientifico per una verifica di idoneità.

Art. 7 – ESONERI DALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

  1. Il Socio può presentare al Consiglio Direttivo richiesta di esonero temporaneo dagli obblighi di formazione professionale continua nei casi di:
  • maternità e paternità, incluso adozione o affido e per un periodo massimo di dodici mesi;
  • grave malattia, infortunio o documentate problematiche personali;
  • interruzione dell’attività professionale o trasferimento all’estero per un periodo non inferiore a dodici mesi.
  1. Il Consiglio Direttivo, sentito il Comitato Scientifico, può accogliere l’istanza esonerando il Socio, pienamente o parzialmente, dallo svolgimento dell’attività di aggiornamento professionale limitatamente al periodo di durata dell’impedimento. All’esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del biennio, proporzionalmente alla durata dell’esonero, al suo contenuto e alle sue modalità, se parziale.

ART. 8 – CONTROLLI E AZIONI DISCIPLINARI

  1. Il Consiglio Direttivo, il quale, in caso di necessità, potrà sottoporre gli attestati e le certificazioni prodotte dal Socio al Comitato Scientifico per una verifica di idoneità, effettua il controllo sull’assolvimento dell’obbligo della formazione continua al termine di ogni biennio al fine del mantenimento dell’iscrizione nel Registro Soci di EIMI.
  2. In caso di mancata attestazione di acquisizione dei crediti formativi necessari, il Consiglio Direttivo provvede a:

2.1.  sollecitare il Socio e fissare, o concordare con l’interessato, un termine per la presentazione degli attestati;

2.2.  segnalare il Socio inadempiente al Collegio di Disciplina per la valutazione delle eventuali circostanze esimenti e/o l’irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Art. 9 – ENTRATA IN VIGORE E DISCIPLINA TRANSITORIA

  1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione da parte del Consiglio Direttivo.
  2. In via transitoria e fino al 31 dicembre 2025, sono possibili provvedimenti di sanatoria, da valutarsi caso per caso, a cura dell’apposita Commissione nominata dal Comitato Scientifico, con l’assenso del Consiglio Direttivo.
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