Regolamento attuativo per la Mediazione Familiare
(Approvato dal Consiglio Direttivo in data 24.07.2024)
EIMI è inserita dal 13 novembre 2024 nell’elenco, tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nella II SEZIONE tra le Associazioni che rilasciano l’Attestazione di qualità e qualificazione dei servizi professionali prestati dai Soci di cui all’art. 2 comma 7 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 recante “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”
Art. 1 – FINALITA’
Il presente Regolamento per la Mediazione Familiare integra lo Statuto e il Regolamento Interno di EIMI per quanto concerne l’ambito della Mediazione Familiare e in particolare per quanto attiene la formazione dei candidati Soci professionisti, le procedure di selezione di ammissione in EIMI, il riconoscimento delle scuole di formazione e le regole comportamentali e deontologiche del Mediatore Familiare nel rispetto delle previsioni normative di settore e con particolare riferimento a:
- articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata» che inserisce il «Capo-bis – Dei mediatori familiari nel regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 recante “Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie”»
- 12-sexies del predetto Capo I-bis che stabilisce: «L’attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili sono regolate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.»
- Legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante «Disposizioni in materia di professioni non organizzate»
- DECRETO 27 ottobre 2023, n. 151
- 27-bis Decreto Legislativo 206/2005
- Norma Tecnica UNI 11644:2016 “Attività professionali non regolamentate – Mediatore familiare – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”
ART. 2 – DEFINIZIONI
a-Con Mediatore Familiare (MF) si intende la figura professionale terza e imparziale, con una formazione specifica, che interviene nei casi di cessazione o di oggettive difficoltà relazionali di un rapporto di coppia, prima, durante o dopo l’evento separativo. Il Mediatore opera al fine di facilitare i soggetti coinvolti nell’elaborazione di un percorso di riorganizzazione di una relazione, anche mediante il raggiungimento di un accordo direttamente e responsabilmente negoziato e con riferimento alla salvaguardia dei rapporti familiari e della relazione genitoriale, ove presente. Il Mediatore Familiare può altresì intervenire nell’ambito della Mediazione dei conflitti che possono nascere all’interno della famiglia e delle relazioni parentali in generale al fine della ricerca di una composizione pacifica. Tale intervento non preclude né sostituisce altri tipi di Mediazione in ambito familiare obbligatori per legge (ad esempio la Mediazione Civile e Commerciale in materia di successioni).
La professione di Mediatore è esercitata in forma non organizzata ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 da coloro che sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5 del DECRETO 27 ottobre 2023, n. 151.
b-Con requisiti di onorabilità per l’esercizio della professione di Mediatore Familiare si intendono quelli specificati all’art. 3 del DECRETO 27 ottobre 2023, n. 151.
c-Con requisiti per l’esercizio della professione di Mediatore Familiare si intendono quelli di cui alla precedente lettera b), oltre a quelli specificati all’art. 4 e all’art 5 del DECRETO 27 ottobre 2023, n. 151.
d-Con regole deontologiche si intende l’insieme di regole che ha lo scopo di precisare l’etica professionale e le condotte cui il Mediatore Familiare deve attenersi nell’esercizio della propria professione. Costituisce illecito deontologico il comportamento contrario alle regole deontologiche. Tali regole deontologiche sono specificate all’art. 6 del DECRETO 27 ottobre 2023, n. 151 nonché nel CODICE ETICO, DEONTOLOGICO e DI CONDOTTA (CEDeC) di EIMI.
e-Con compenso del Mediatore Familiare si intende il compenso per le prestazioni professionali pattuito, nel rispetto dell’art. 8 del DECRETO 27 ottobre 2023, n. 151 e nelle forme previste dall’Ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico Professionale.
f-Con trattamento dei dati personali si intendono la raccolta e il trattamento dei dati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e al Decreto Legislativo n. 196 del 2013.
g-Con percorsi formativi si intendono i percorsi di formazione iniziale per Mediatori Familiari rispondenti al Decreto 27 ottobre 2023, n. 151 e riconosciuti e certificati da EIMI.
h-Con Scuole di Formazione si intendono le scuole che promuovono i percorsi formativi rispondenti al Decreto 27 ottobre 2023, n. 151 e nel rispetto del Regolamento di EIMI.
i-Con formazione continua dei Mediatori Familiari si intende la formazione periodica obbligatoria al fine del mantenimento del titolo di Mediatore Familiare come previsto dal Decreto 27 ottobre 2023, n.151 e dal Regolamento di EIMI.
j-Con Formatore si intende il soggetto che, in possesso dei requisiti previsti dal Decreto 27 ottobre 2023, n.151 e dal Regolamento Interno di EIMI, eroga la formazione iniziale e continua dei Mediatori Familiari e la formazione continua dei Formatori nell’ambito della Mediazione Familiare.
k-Con Commissario si intende l’Osservatore che presenzia agli esami conclusivi dei percorsi formativi riconosciuti da EIMI al fine della iscrizione all’Associazione.
l-Con Commissione si intende la commissione nominata dal Comitato Scientifico, su impulso del Consiglio Direttivo ex art 10 del Regolamento del Comitato Scientifico, per l’ammissione del candidato a Socio di EIMI.
m-Con Commissione per l’esame finale si intende la Commissione nominata dalla Scuola per la valutazione del candidato MF a seguito della conclusione del percorso formativo iniziale.
n-Con Supervisore si intende il Socio Mediatore Familiare iscritto nell’apposito Registro di EIMI.
o-Con Associazione di MF si intendono le Associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
p-Con Decreto si intende il Decreto 27 ottobre 2023, n.151.
ART. 3 – PROCEDURA DI AMMISSIONE NEL REGISTRO DEI MEDIATORI FAMILIARI DI EIMI
Il presente articolo integra l’ART. 1 – REGOLE RELATIVE ALL’INGRESSO NELL’ASSOCIAZIONE del REGOLAMENTO INTERNO di EIMI approvato dall’Assemblea dei Soci in data 11.04.2024.
Possono richiedere l’ammissione a EIMI per la componente MF, i professionisti che, in possesso di attestato di qualificazione, presentino l’apposita domanda (scaricabile dal sito) corredata della documentazione richiesta, avendo frequentato percorsi di formazione in MF:
a) riconosciuti da EIMI;
b) non riconosciuti da EIMI;
La selezione dei candidati professionisti si differenzia sia in base al percorso di formazione di provenienza, sia al tempo trascorso tra il conseguimento del titolo di Mediatore Familiare e la domanda di ammissione, o riammissione, a EIMI.
a) Candidati che provengono da percorsi formativi riconosciuti da EIMI: l’esame di fine corso verrà svolto alla presenza di un Commissario di EIMI che verificherà la conformità del percorso formativo con quanto riconosciuto da EIMI ex art. 4.2.
In caso di parere favorevole del Commissario, ai fini dell’iscrizione in EIMI, sarà sufficiente che il candidato Socio presenti la domanda di ammissione con allegato l’attestato di qualificazione di Mediatore Familiare e certifichi i requisiti di onorabilità.
Nel caso in cui tra il superamento dell’esame conclusivo il percorso formativo e la domanda di iscrizione in EIMI siano trascorsi più di due anni, il candidato Socio dovrà sostenere un colloquio con apposita Commissione nominata dal Comitato Scientifico su impulso del Consiglio Direttivo, ex art 10 del Regolamento del Comitato Scientifico.
b) Candidati che provengono da percorsi formativi non riconosciuti da EIMI: potranno fare domanda di ammissione coloro che rispettano i seguenti requisiti alternativi:
- il candidato dovrà attestare i requisiti di onorabilità e di aver frequentato con successo un percorso formativo rispondente ai requisiti previsti all’art. 5 del Decreto 27 ottobre 2023, n. 151 e produrre in alternativa:
attestazione rilasciata dalle Associazioni Professionali iscritte alla II Sezione dell’elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge, n. 4 del 2013;
certificazione di conformità del singolo professionista alla normativa tecnica UNI 11644, ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 4 del 2013, rilasciata da organismi di certificazione accreditati dall’Organismo Unico Nazionale di Accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008;
diploma di laurea almeno triennale nell’area disciplinare umanistico-sociale di cui all’allegato 1 del decreto del Ministro dell’Università e della ricerca del 30 dicembre 2020, n. 942 o altro titolo equivalente o equipollente per legge.
Nell’ipotesi in cui il candidato dimostri di aver concluso con successo il percorso formativo da oltre due anni e produca il certificato di laurea, ma non attesti la precedente iscrizione ad altra Associazione o la conformità alla norma tecnica UNI 11644, dovrà sostenere un colloquio della durata non inferiore ad un’ora e una prova di simulazione di una Mediazione nel ruolo di MF alla presenza dell’apposita Commissione nominata dal Comitato Scientifico di cui sopra. Nel caso in cui fossero trascorsi meno di due anni dalla conclusione con successo del percorso formativo, il candidato dovrà sostenere il solo colloquio della durata non inferiore ad un’ora alla presenza dell’apposita Commissione di cui sopra. Il colloquio è finalizzato alla verifica delle competenze e dei requisiti del candidato per quanto attiene la sua conoscenza della norma sulla Mediazione Familiare e delle materie ex art. 5, comma 5, Decreto 27 ottobre 2023, n. 151. La simulazione (role-palying) è finalizzata alla verifica delle conoscenze, abilità, competenze e attitudine alla buona pratica della Mediazione Familiare da parte del candidato.
Nell’ipotesi in cui il candidato attesti di essere iscritto ad altra Associazione (o l’iscrizione sia scaduta il 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della domanda di iscrizione in EIMI) o certifichi la conformità alla norma tecnica UNI 11644, la sua idoneità ad essere inserito nel Registro Soci di EIMi sarà valutata, tramite colloquio della durata non inferiore ad un’ora, dall’apposita Commissione nominata dal Comitato Scientifico di cui sopra. Il colloquio è finalizzato alla verifica delle competenze e dei requisiti del candidato tanto per quanto attiene la sua conoscenza della norma sulla Mediazione Familiare e delle materie ex art. 5, comma 5, Decreto 27 ottobre 2023, n. 151 quanto l’esperienza maturata nei casi di mediazione seguiti. - il candidato dovrà attestare i requisiti di onorabilità e che al 15 novembre 2023, data di entrata in vigore del Decreto 27 ottobre 2023, n. 151, era già in possesso dell’attestato di Mediatore Familiare, conseguito con la frequenza di un corso di almeno duecentoventi ore e il superamento dell’esame finale. Dovrà, inoltre, documentare lo svolgimento di attività di Mediazione Familiare nel biennio precedente e produrre gli attestati per l’assolvimento degli obblighi formativi di aggiornamento professionale periodico con decorrenza dal 31 dicembre 2023.
L’idoneità del candidato ad essere inserito nel Registro Soci di EIMI sarà valutata, tramite colloquio della durata non inferiore ad un’ora e la simulazione di una Mediazione nel ruolo di MF alla presenza dell’apposita Commissione nominata dal Comitato Scientifico di cui sopra. Il colloquio è finalizzato alla verifica delle competenze e dei requisiti del candidato tanto per quanto attiene la sua conoscenza della norma sulla Mediazione Familiare e delle materie ex art. 5, comma 5, Decreto 27 ottobre 2023, n. 151 quanto l’esperienza maturata nei casi di Mediazione seguiti nel biennio antecedente la domanda di iscrizione in EIMI. La simulazione (role-palying) è finalizzata alla verifica delle conoscenze, abilità, competenze e attitudine alla buona pratica della Mediazione Familiare da parte del candidato. - il candidato che rispecchia i requisiti del precedente comma 2 e che, come da precedente comma 1, risulti iscritto (o l’iscrizione sia scaduta il 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della domanda di iscrizione in EIMI) ad una delle Associazioni di Mediatori Familiari o certifichi la conformità alla norma tecnica UNI 11644, la sua idoneità ad essere inserito nel Registro Soci di EIMi sarà valutata, tramite colloquio della durata non inferiore ad un’ora, dall’apposita Commissione nominata dal Comitato Scientifico di cui sopra. Il colloquio è finalizzato alla verifica delle competenze e dei requisiti del candidato tanto per quanto attiene la sua conoscenza della norma sulla Mediazione Familiare e delle materie ex art. 5, comma 5, Decreto 27 ottobre 2023, n. 151 quanto l’esperienza maturata nei casi di Mediazione seguiti.
- Il candidato che risultasse già iscritto nell’elenco di cui all’articolo 12-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, dovrà attestare i requisiti di onorabilità, l’assolvimento degli obblighi formativi di aggiornamento professionale periodico con decorrenza dal 31 dicembre 2023 e allegare un cv aggiornato. La sua idoneità ad essere inserito nel Registro Soci di EIMi sarà valutata, tramite colloquio della durata non inferiore ad un’ora, dall’apposita Commissione nominata dal Comitato Scientifico di cui sopra. Il colloquio è finalizzato alla verifica dell’esperienza maturata nei casi di Mediazione seguiti.
EIMI organizza le suddette prove per l’ammissione ogni sei mesi, salvo diverse esigenze.
Per la verifica della idoneità al fine di essere inserito nel Registro MF di EIMI, i candidati dovranno presentare l’attestazione del pagamento per spese di segreteria per l’istruttoria della pratica, di € 50 per il colloquio ed € 50 per la simulazione. Nel caso di ammissione in EIMI, nessun ulteriore contributo sarà richiesto per la quota associativa.
Inoltre, verrà valutata caso per caso la consistenza dell’esame di ammissione, da parte dell’apposita Commissione nominata dal Comitato Scientifico di EIMI, per coloro che:
– avessero lasciato trascorrere più di quattro anni solari dalla conclusione del percorso di formazione riconosciuto senza iscriversi a EIMI;
– avendo rinnovato l’iscrizione annuale ad EIMI, fossero usciti dal Registro dei Mediatori Familiari di EIMI e vi volessero fare nuovamente ingresso.
Il candidato a Socio dovrà dichiarare il suo modello operativo generale, al fine di una corretta segnalazione al pubblico delle competenze di ciascun Socio nello svolgimento dell’attività di Mediatore Familiare da parte di EIMI.
Il candidato a Socio, all’atto della presentazione della domanda di ammissione nell’Associazione, si impegna a rispettare lo Statuto, il CEDeC e i Regolamenti di EIMI.
Al fine della pubblicazione sul sito di EIMI del nominativo nel Registro dei Soci, all’atto della domanda di ammissione nell’Associazione, il candidato dovrà sottoscrivere il consenso di cui al D.lgs. n.196/2003 e Regolamento UE GDPR 679/2016.
Contro il rifiuto ad essere ammesso come Socio, il candidato può presentare ricorso al Collegio di Disciplina con le modalità riportate nel Regolamento del Collegio di Disciplina.
ART. 4 – FORMAZIONE INIZIALE DEL MEDIATORE FAMILIARE
4.1 Scopo della formazione iniziale:
– acquisire, migliorare e perfezionare le conoscenze, le abilità e le competenze ai fini dell’attività professionale del Mediatore Familiare nelle materie previste ex art. 5 del Decreto, promuovendone anche l’aggiornamento in ragione dell’evoluzione normativa, giurisprudenziale e scientifica;
– accrescere le conoscenze e le competenze del Mediatore quale presupposto per un esercizio professionale di qualità;
4.2 Riconoscimento del percorso formativo iniziale:
Al fine del riconoscimento del percorso formativo da parte di EIMI, i corsi devono essere tenuti da Formatori che rispettino i requisiti ex art 5, commi da 7 a 10, del Decreto 27 ottobre 2023, n. 151. Se i Formatori sono inseriti nel Registro dei Formatori accreditati da EIMI, non sarà necessario attestarne l’idoneità. In difetto, alla presentazione del programma formativo, la Scuola dovrà produrre un cv aggiornato del Formatore, la sua dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità e dei requisiti di cui ai commi 7, 9 e 10 del citato Decreto.
Al fine del riconoscimento del percorso formativo da parte di EIMI le Scuole devono soddisfare i seguenti contenuti minimi, così come definiti dal Decreto 27 ottobre 2023, n. 151:
a-non meno di duecentoquaranta ore di lezioni teorico-pratiche, di cui almeno il 70% dedicato alle materie della Mediazione Familiare;
b-il 75% del monte ore indicato alla lettera a) deve essere svolto in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona;
c-non meno di ottanta ore di pratica guidata con un Formatore con pluriennale esperienza di MF, di cui almeno quaranta ore in affiancamento in procedimenti di Mediazione Familiare;
d-un esame finale comprendente:
1) una prova scritta con domande a risposte aperte su tutte le materie indicate alla successiva lettera f);
2) una prova pratica effettuata con la tecnica del tipo giuoco di ruolo («role playing») in cui il candidato nel ruolo di Mediatore Familiare dimostri di aver acquisito conoscenze, abilità, competenze e attitudine alla buona pratica della Mediazione Familiare;
3) una prova orale consistente in un colloquio valutativo finalizzato alla verifica delle abilità del candidato e della conoscenza della deontologia e dei compiti del MF nonchè delle materie elencate alla successiva lettera f). Il colloquio sarà preceduto dalla presentazione di un elaborato scritto relativo al percorso formativo svolto e alla pratica guidata ai sensi della precedente lettera c);
e-contestualmente alla richiesta di ammissione agli esami, la Scuola dovrà produrre per ciascun candidato:
- il diploma di laurea di cui al successivo paragrafo 4.4;
- il programma didattico relativo alla effettiva formazione prestata;
- il registro della frequenza alle ore di lezione;
- il registro o la scheda individuale della pratica guidata svolta e dell’affiancamento in casi di Mediazione Familiare.
f-le lezioni teorico-pratiche di cui alla lettera a) devono riguardare le seguenti materie obbligatorie:
f.1. la teoria del conflitto e il conflitto familiare;
f.2. i rapporti patrimoniali e personali della coppia e la filiazione;
f.3. i diversi modelli di coppia e di famiglia;
f.4. i cicli di vita della coppia e della famiglia;
f.5. la crisi della coppia e le conseguenze sul rapporto con i figli e l’intervento del mediatore;
f.6. l’approccio sociopsicologico alle relazioni familiari;
f.7. la tutela dei minori;
f.8. le esigenze, i bisogni e le fasi di sviluppo dei figli;
f.9. l’intervento dello psicologo nella mediazione e la tecnica dell’ascolto del minore;
f.10. i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie e i tipi di mediazione;
f.11. la figura del mediatore familiare;
f.12. le fasi del percorso di mediazione familiare;
f.13. i metodi e le tecniche di mediazione dei conflitti, con particolare riguardo alla crisi coniugale e ai rapporti tra genitori e i figli;
f.14. la rielaborazione del conflitto e l’accordo finale di mediazione;
f.15. gli studi e le esperienze di mediazione familiare in Italia e all’estero;
f.16. la violenza domestica e di genere.
Le Scuole possono integrare il programma obbligatorio con ulteriori tematiche attinenti la professione del MF.
g-al superamento dell’esame finale, da svolgersi alla presenza del Commissario di cui all’art. 2 lettera a), la Scuola rilascia un attestato di idoneità all’esercizio della professione di Mediatore Familiare;
4.3 Formazione della Commissione per l’esame finale
Al termine del percorso formativo iniziale, la Scuola inoltra al Comitato Scientifico:
- la documentazione di cui al precedente paragrafo 4.2 lettera e);
- la composizione della Commissione d’esame;
- la data stabilita per l’esame finale.
Il Comitato Scientifico, anche tramite apposita Commissione dallo stesso nominata, verificherà che la Commissione d’esame sia composta da tre membri, anche interni alla Scuola, che possano attestare una comprovata esperienza nell’ambito della Mediazione Familiare come di seguito specificata:
- essere Soci da almeno cinque anni di una Associazione di MF tra quelle iscritte nell’ elenco tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e documentare lo svolgimento dell’attività di formazione in una o più materie di cui al precedente paragrafo 4.2 lettera f) per non meno di trenta ore nel biennio precedente;
oppure
- essere Soci di EIMI da almeno cinque anni;
oppure
- essere iscritti nel Registro dei Formatori di EIMI.
Verificata l’idoneità della Commissione d’esame, il Comitato Scientifico, anche tramite apposita Commissione dallo stesso nominata, provvederà a designare il Commissario.
Il Commissario verificherà, per ciascun candidato, l’idoneità della documentazione ricevuta dalla Scuola e confermerà l’ammissione del candidato all’esame finale.
La Commissione d’esame procederà alla valutazione di ogni candidato sottoponendolo alle prove di cui al paragrafo 4.2 lettera d) esprimendo la propria votazione finale a maggioranza. Il Commissario assisterà allo svolgimento dell’intera prova di esame e verificherà la conformità del percorso formativo con quanto riconosciuto da EIMI ex art. 4.2.
Tutti i membri della Commissione d’esame dovranno garantire neutralità ed imparzialità.
Il candidato ha facoltà di ricusare uno o più membri della Commissione d’esame entro 15 giorni dalla comunicazione dei nominativi, se vengono ravvisati rischi di parzialità o di non neutralità di giudizio o per altro motivo di importante rilevanza, dandone comunicazione alla Scuola che a sua volta ne notizierà il Comitato Scientifico indicando la nuova composizione della Commissione d’esame ai fini della verifica dell’idoneità della stessa, come sopra specificato.
La Scuola si farà carico di ogni costo relativo alla prova di esame finale incluso il rimborso spese e ogni costo e compenso connesso alla Commissione d’esame e al Commissario.
Per ogni corso riconosciuto da EIMI, la Scuola deve conservare (e produrre a richiesta del Comitato Scientifico, anche per tramite di Commissione dallo stesso nominata), per ciascun candidato, tutta la documentazione attestante il percorso formativo e gli atti relativi alla sessione d’esame svoltasi, per un periodo non inferiore a cinque anni e nel rispetto della normativa sulla privacy. Alla conclusione di ogni sessione d’esame, la Scuola deve trasmettere ad EIMI l’elenco dei corsisti che hanno superato l’esame e sono pertanto idonei a presentare domanda di ammissione nell’Associazione.
4.4 Criteri per l’ammissione al percorso formativo iniziale:
– Essere in possesso di diploma di laurea almeno triennale nell’area disciplinare umanistico-sociale di cui all’allegato 1 del decreto del Ministro dell’Università e della ricerca del 30 dicembre 2020, n. 942 o altro titolo equivalente o equipollente per legge;
– Aver partecipato con esito positivo ad un colloquio orientativo sulla Mediazione Familiare e sulla presentazione del percorso formativo iniziale per la verifica della idoneità del candidato da parte della Scuola che erogherà il corso riconosciuto da EIMI.
Art. 5 – FORMAZIONE CONTINUA DEL MEDIATORE FAMILIARE
In conformità alla normativa di settore e allo Statuto, al Regolamento Interno e al CEDeC di EIMI, ogni Socio ha l’obbligo di curare costantemente la propria formazione professionale al fine di conservare e accrescere conoscenze, abilità e competenze nell’interesse proprio, dei cittadini utenti e di EIMI.
A decorrere dal 31 dicembre 2023, per poter continuare a svolgere la professione di MF, i professionisti che hanno acquisito il titolo come da precedenti art. 3 e 4, e intendano presentare domanda di ammissione in EIMI o rinnovare la propria iscrizione, dovranno certificare, al momento della presentazione della domanda di iscrizione o del rinnovo della quota associativa, di aver svolto la formazione annuale continua di almeno dieci ore prevista ex art. 5, comma 6, Decreto 27 ottobre 2023, n. 151, e la Supervisione professionale richiesta da EIMI, come sotto specificato:
a-almeno sei ore di corso teorico nelle materie di cui al precedente punto 4.2 lettera f), in relazione all’evoluzione normativa e giurisprudenziale da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona;
b-almeno quattro ore di attività laboratoriali su casi teorico-pratici, da svolgersi in presenza;
c-almeno dieci ore di Supervisione individuale o di gruppo su casi di mediazione condotti o partecipati dal Socio in qualità di MF, da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona. Quattro ore di cui al punto b. possono essere valorizzate anche come Supervisione. Ai fini dell’obbligo associativo la Supervisione professionale deve essere condotta da un Mediatore Familiare Formatore e Supervisore iscritto nel Registro dei Formatori Supervisori di EIMI. La Supervisione ha lo scopo di permettere al MF di lavorare su se stesso e condividere con un Formatore Supervisore le difficoltà e i momenti di empasse che può incontrare nello svolgimento della professione. La Supervisione ha lo scopo di aiutare il MF a riconquistare la consapevolezza di sé, delle proprie potenzialità e del proprio agire.
Al fine del riconoscimento dei corsi di formazione continua da parte di EIMI, i corsi devono essere tenuti da Formatori che rispettino i requisiti ex art 5, commi da 7 a 10, del Decreto 27 ottobre 2023, n. 151. Se i Formatori sono inseriti nel Registro dei Formatori accreditati da EIMI, non sarà necessario attestarne l’idoneità. In difetto, alla presentazione del programma formativo, chi proporrà il corso dovrà produrre un cv aggiornato del Formatore, la sua dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità e dei requisiti di cui ai commi 7, 9 e 10 del citato Decreto.
AI Soci che partecipano in qualità di Formatori nei corsi accreditati da EIMI per la formazione continua, come da precedenti lettere a. e b., saranno riconosciuti i medesimi crediti concessi all’evento formativo, fino ad un massimo di sei crediti formativi annui.
Art. 6 – PROCEDURA DI INSERIMENTO NEL REGISTRO DEI FORMATORI DI MEDIATORI E DI FORMATORI.
EIMI istituisce al suo interno un Registro di Mediatori Familiari Formatori.
Il Formatore eroga la formazione iniziale e continua dei Mediatori Familiari e la formazione continua dei Formatori nell’ambito della Mediazione Familiare.
I Soci candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto 27 ottobre 2023, n.151 e dal Regolamento Interno di EIMI e nello specifico:
a-essere Soci di EIMI;
b-certificare i requisiti di onorabilità previsti ex art 5 comma 7 del citato Decreto;
c-attestare uno dei seguenti requisiti alternativi:
c.1. aver conseguito il diploma di laurea almeno triennale nell’area disciplinare umanistico-sociale di cui all’allegato 1 del decreto del Ministro dell’Università e della ricerca del 30 dicembre 2020, n. 942, o altro titolo equivalente o equipollente per legge, e aver svolto docenza in materie giuridiche, umanistiche, sociali o psicologiche presso Università, istituti secondari e scuole pubbliche o private legalmente riconosciute;
c.2. aver conseguito il diploma di laurea almeno triennale nell’area disciplinare umanistico-sociale di cui all’allegato 1 del decreto del Ministro dell’Università e della ricerca del 30 dicembre 2020, n. 942, o altro titolo equivalente o equipollente per legge, e avere almeno due pubblicazioni in materia di Mediazione Familiare, dotate di codice identificativo internazionale ai sensi dell’articolo 1, lettera t), del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 7 giugno 2012, n. 76;
c.3. essere iscritti da almeno cinque anni a una delle Associazioni professionali di Mediatori Familiari inserite nell’elenco tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
c.4. documentare lo svolgimento di attività di docenza in materia di Mediazione Familiare in corsi della durata di almeno quaranta ore ciascuno, per almeno cinque anni consecutivi anteriori alla data di entrata in vigore del Decreto;
c.5. aver conseguito, alla data di entrata in vigore citato Decreto, la qualifica di Mediatore Familiare con la frequenza di un corso di almeno duecentoventi ore e il superamento dell’esame finale e aver svolto attività di formazione in una o più materie di cui all’art. 4 paragrafo 4.2 lettera f) del presente Regolamento per non meno di trenta ore nel biennio precedente;
I Soci candidati, ai fini dell’iscrizione nel Registro dei Formatori, devono inviare richiesta al Comitato Scientifico mezzo mail a comitatoscientifico@eimi-amc.it allegando il modulo di DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI FORMATORE ex art. 5, comma 7, e di ONORABILIA’ ex art. 5, comma 8, 9 e 10, D.M. 27 ottobre 2023 n. 151 recante “Regolamento sulla disciplina professionale del mediatore familiare” disponibile sul sito e un cv attestante le qualifiche e le esperienze dichiarate. Il Comitato Scientifico, anche tramite apposita Commissione dallo stesso nominata, valuterà la idoneità del candidato ad essere inserito nel Registro.
I Formatori assolvono agli obblighi di formazione permanente al fine di mantenere l’iscrizione nel Registro.
Per la verifica della idoneità al fine di essere inserito nel Registro Formatori di EIMI, i candidati dovranno presentare l’attestazione del pagamento di € 50 per rimborso spese di segreteria per l’istruttoria della pratica.
Art. 7 – FORMAZIONE CONTINUA DEL FORMATORE
In conformità al Decreto, allo Statuto, al Regolamento Interno e al CEDeC di EIMI, ogni Socio ha l’obbligo di curare costantemente la propria formazione professionale al fine di conservare e accrescere conoscenze, abilità e competenze nell’interesse proprio, dei corsisti e di EIMI.
L’obbligo formativo è annuale e decorre dal 31.12.2023.
Il Formatore dovrà attestare, entro il 31.01 di ogni anno, al momento del rinnovo della quota associativa ad EIMI, di aver frequentato 10 ore di formazione continua come Formatore, al fine del mantenimento dell’iscrizione nel Registro Formatori di EIMI.
La formazione dovrà riguardare:
- le materie di cui al precedente punto 4.2 lettera f) in relazione all’evoluzione normativa e giurisprudenziale, al fine di poterle correttamente e compiutamente insegnare nei corsi di formazione iniziale e continua;
- tecniche di comunicazione
- facilitazione e conduzione di gruppi;
- progettazione, metodologie didattiche e modalità di organizzazione dei corsi.
Le 10 ore dovranno comprendere le materie di cui ai precedenti punti 1-2-3 e 4 secondo le esigenze formative di ciascun Formatore.
I corsi di formazione continua dovranno svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona.
AI Soci che partecipano in qualità di Formatori nei corsi accreditati da EIMI per la Formazione continua come da precedente art. 5, lettere a. e b., saranno riconosciuti i medesimi crediti concessi all’evento formativo, fino ad un massimo di sei crediti formativi annui.
Per l’eventuale esonero formativo si rimanda all’art. 10.
ART. 8 – PROCEDURA DI INSERIMENTO NEL REGISTRO DEI SUPERVISORI
EIMI istituisce al suo interno un Registro di Mediatori Familiari Formatori Supervisori.
Al fine dell’inserimento nel Registro il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a-essere Socio EIMI;
b-attestare di essere iscritto o essere stato iscritto in modo continuativo da almeno cinque anni ad una delle Associazioni professionali iscritte nell’Elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e aver svolto la formazione continua prevista dall’Associazione di appartenenza;
c-avere mediato almeno 20 casi;
d-essere Formatore accreditato EIMI;
e-essere in grado di supervisionare MF che utilizzino uno qualsiasi dei modelli di Mediazione Familiare, anche se diversi dal proprio.
I Soci candidati, ai fini dell’iscrizione nel Registro dei Supervisori, devono inviare richiesta al Comitato Scientifico mezzo mail a comitatoscientifico@eimi-amc.it allegando un cv attestante le qualifiche e le esperienze dichiarate. Il Comitato Scientifico, anche tramite apposita Commissione dallo stesso nominata, valuterà la idoneità del candidato ad essere inserito nel Registro.
Al fine di mantenere l’iscrizione nell’Elenco, i Supervisori assolvono agli obblighi di formazione permanente prevista dal presente Regolamento sia come MF che come Formatore, oltre a partecipare ad almeno cinque ore all’anno di intervisione tra colleghi Supervisori. La partecipazione all’intervisione verrà attestata reciprocamente tra i partecipanti.
Per l’eventuale esonero formativo si rimanda all’art. 10.
Per la verifica della idoneità al fine di essere inserito nel Registro Supervisori di EIMI, i candidati dovranno presentare l’attestazione del pagamento di € 30 per rimborso spese di segreteria per l’istruttoria della pratica.
ART. 9 – PROCEDURA PER L’ ACCREDITAMENTO DEI PERCORSI RICONOSCIUTI DA EIMI PER LA FORMAZIONE INIZIALE E CONTINUA DEI MEDIATORI FAMILIARI E PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEI FORMATORI:
I percorsi formativi accreditabili dovranno rispondere ai criteri e alle modalità di svolgimento riportati nel presente Regolamento nonchè nelle LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI, DEI CREDITI FORMATIVI E PER IL RILASCIO DELL’ATTESTATO DI QUALITÀ E DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEI SERVIZI PRESTATI e nel MODULO PER LA RICHIESTA DI PATROCINIO E CREDITI FORMATIVI, entrambi disponibili sul sito.
Il riconoscimento è deliberato dal Comitato Scientifico previa compilazione del Modulo citato da inviare, unitamente a tutta la documentazione ivi richiesta, mezzo mail a comitatoscientifico@eimi-amc.it almeno 30 giorni prima della data fissata per l’inizio del percorso formativo.
Il Comitato Scientifico risponderà alla richiesta di riconoscimento entro 20 giorni dal suo ricevimento. In caso di mancato riconoscimento, verrà inviata la motivazione al soggetto richiedente l’accreditamento, comprensiva di eventuali richieste di integrazioni e/o di ripresentazione della domanda.
Per i percorsi di formazione iniziale e continua a pagamento è dovuto il rimborso delle spese di segreteria per l’istruttoria della pratica indicato nel MODULO PER LA RICHIESTA DI PATROCINIO E CREDITI FORMATIVI.
Gli eventi accreditati sono pubblicati sul sito EIMI.
ART. 10 – ATTESTAZIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE
- È responsabilità del Socio professionista richiedere e ottenere le attestazioni e le certificazioni che dimostrino la sua partecipazione ai corsi valevoli per la formazione continua, che dovranno contenere il numero delle ore effettuate e il numero di crediti formativi concessi da EIMI.
- Il Socio professionista, entro il 31 Gennaio successivo all’anno formativo di riferimento, all’atto della richiesta di rinnovo associativo deve inviare via e-mail le attestazioni e le certificazioni di cui sopra al Consiglio Direttivo, il quale, in caso di necessità, potrà sottoporli al Comitato Scientifico per una verifica di idoneità.
ART. 11 – ESONERI DALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
La Normativa non prevede l’esonero temporaneo o parziale dalla formazione continua, pertanto, il Socio che a fronte di giustificati motivi non riuscirà ad assolvere agli obblighi formativi previsti per la MF, potrà rimanere Socio di EIMI (per non oltre un anno solare) ma non essere inserito nel Registro dei MF. Il Socio potrà presentare domanda di reinserimento nel Registro dei MF di EIMI come da ipotesi “avendo rinnovato l’iscrizione annuale ad EIMI, fossero usciti dall’elenco dei Mediatori Familiari di EIMI e vi volessero fare nuovamente ingresso” prevista al precedente art. 3.
Il Supervisore, per il quale non vi sono previsioni normative, e il Formatore, per il quale il Decreto rimanda alla regolamentazione delle Associazioni, possono presentare al Consiglio Direttivo richiesta di esonero temporaneo dagli obblighi di formazione in caso di:
a) maternità e paternità, incluso adozione o affido e per un periodo massimo di dodici mesi;
b) grave malattia, infortunio o documentate problematiche personali;
c) interruzione dell’attività professionale o trasferimento all’estero per un periodo non inferiore a dodici mesi.
Il Consiglio Direttivo, sentito il Comitato Scientifico, può accogliere l’istanza esonerando il Socio, pienamente o parzialmente, dallo svolgimento dell’attività di aggiornamento professionale limitatamente al periodo di durata dell’impedimento. Per tale periodo, il Socio sarà cancellato dal Registro dei Supervisori e/o Formatori. L’esonero sarà comunicato per iscritto e ne indicherà i termini, la durata e quale formazione dovrà comunque essere assolta ai fini del reinserimento nei Registri.
Il reinserimento del Socio nei Registri specifici dei MF, Formatori e Supervisori non comporta la richiesta rimborso spese di segreteria per la gestione della pratica.
ART. 12 – CONTROLLI E AZIONI DISCIPLINARI
- Il Consiglio Direttivo, il quale, in caso di necessità, potrà sottoporre gli attestati e le certificazioni prodotte dal Socio al Comitato Scientifico per una verifica di idoneità, effettua il controllo sull’assolvimento dell’obbligo della formazione continua al fine del mantenimento dell’iscrizione nel Registro Soci di EIMI dei Mediatori Familiari, dei Formatori e dei Supervisori.
- In caso di mancata attestazione di acquisizione dei crediti formativi necessari, il Consiglio Direttivo provvede a:
2.1. sollecitare il Socio e fissare, o concordare con l’interessato, un termine per la presentazione degli attestati;
2.2. segnalare il Socio inadempiente al Collegio di Disciplina per la valutazione delle eventuali circostanze esimenti e/o l’irrogazione delle sanzioni disciplinari.
In ogni caso, il termine temporale per l’assolvimento dell’obbligo formativo previsto da Decreto non può essere derogato.
ART. 13 – REGOLE DEONTOLOGICHE E FORME DI GARANZIA A TUTELA DELL’ UTENZA.
Le presenti regole deontologiche, nel rispetto del Decreto, integrano il CODICE ETICO, DEONTOLOGICO E DI CONDOTTA di EIMI (CEDeC) approvato dall’ Assemblea dei Soci del 11.04.2024.
Nello specifico, le regole deontologiche hanno lo scopo di precisare l’etica professionale e le condotte cui il Mediatore Familiare deve attenersi nell’esercizio della propria professione. Costituisce illecito deontologico il comportamento contrario alle regole deontologiche.
L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico, secondo buona fede, affidamento della clientela, correttezza, responsabilità del professionista e riservatezza.
Il Mediatore Familiare esercita l’attività di Mediazione con imparzialità, neutralità e assenza di giudizio nei confronti dei mediandi, promuovendo fra loro un processo equilibrato e incoraggiandoli a confrontarsi in modo costruttivo.
Al Mediatore Familiare non è consentito:
a-intervenire in Mediazioni Familiari che coinvolgono interessi propri, del coniuge o del convivente, dei suoi parenti entro il secondo grado o dei suoi affini, oppure di persone con le quali ha rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti con cui ha causa pendente, grave inimicizia, rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti di cui è tutore, curatore, procuratore o agente;
b-erogare ai mediandi servizi che esulano dallo specifico ambito della Mediazione Familiare;
c-far pressione sui mediandi per ottenere la loro adesione ad un progetto non concordato liberamente;
d-fornire ai mediandi prestazioni professionali riservate ad iscritti a Ordini o Collegi Professionali durante lo svolgimento dell’attività di Mediatore Familiare;
e-offrire o accettare doni, richieste e favori dai mediandi, dalle parti, dai loro avvocati o da altre persone coinvolte direttamente o indirettamente nel percorso di Mediazione.
Il Mediatore Familiare si astiene nei casi di cui alla precedente lettera a) e in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza.
Ferme le disposizioni relative al segreto professionale, il Mediatore Familiare si attiene al segreto relativo allo svolgimento e al contenuto dei colloqui di Mediazione Familiare e agli accordi eventualmente raggiunti. Sono tenuti al rispetto del segreto di cui al primo periodo, oltre ai Mediatori Familiari, anche i praticanti di cui all’articolo 5, comma 3, lettera b) del Decreto, tutti coloro che assistono agli incontri previsti per lo svolgimento dell’attività. Salvo i casi di esenzione dal segreto professionale previsti dalla legge, entrambi i mediandi possono esentare il Mediatore Familiare dal segreto professionale previsto dal presente comma prestando l’assenso scritto.
Il Mediatore Familiare cura costantemente la propria preparazione professionale in conformità del Decreto.
Il Mediatore Familiare segnala alle Autorità competenti eventuali abusi nell’ambito dell’esercizio della Mediazione Familiare.
Nel rapporto con i mediandi il Mediatore Familiare è tenuto a:
a-informare i mediandi dei propri titoli professionali e della polizza assicurativa;
b-riportare in ogni documento e rapporto scritto con i mediandi le informazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 4 del 2013;
c-informare i mediandi, fin dal primo incontro, sugli obiettivi, le modalità e il percorso dell’intervento di Mediazione Familiare;
d-informare i mediandi sulla specificità del suo intervento, distinguendolo da quello di altri Professionisti iscritti ad Ordini o Collegi Professionali;
e-informare i mediandi, prima dell’avvio del percorso di Mediazione, del costo degli incontri di Mediazione Familiare e delle modalità di pagamento e che in nessun caso il costo può essere vincolato al risultato ottenuto;
f-rispettare il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, nonché il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
g-informare i mediandi che presso le Associazioni Professionali di Mediatori Familiari di cui all’articolo 2, della legge n. 4 del 2013 è istituito lo Sportello del Consumatore ai sensi dell’articolo 27-ter del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
In pendenza di una procedura giudiziaria, il Mediatore Familiare:
a-informa gratuitamente in via preliminare le parti sulle finalità, i contenuti, le modalità e i costi del percorso, nonché sulla disponibilità dell’Elenco dei Mediatori Familiari presso il Tribunale;
b-fornita l’informativa di cui alla lettera a), quando le parti decidono di intraprendere il percorso di Mediazione, le informa della facoltà di avvalersi di uno tra i Mediatori Familiari inseriti nell’Elenco istituito presso il Tribunale;
c-informa la Parte costituita in giudizio che ha facoltà di farsi assistere dal proprio Avvocato al primo incontro di Mediazione, agli incontri successivi che hanno ad oggetto aspetti economici e patrimoniali e per l’eventuale sottoscrizione dell’accordo;
d-informa le Parti che nulla sarà riferito, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera f), all’Autorità Giudiziaria nel caso di interruzione della Mediazione Familiare o di impossibilità di proseguirla;
e-informa le Parti che, nel caso di raggiungimento di accordi in Mediazione Familiare, questi saranno trasmessi alle Autorità competenti direttamente dai Mediandi o attraverso i loro Avvocati;
f-riferisce all’Autorità Giudiziaria, nel rispetto del dovere di riservatezza, circa l’adesione o la mancata adesione dei Mediandi al percorso di Mediazione Familiare.
Il Mediatore Familiare interrompe il percorso di Mediazione quando:
a-l’interruzione è richiesta da uno o da entrambi i Mediandi;
b-ritiene che non ci siano le condizioni per proseguire il percorso di Mediazione Familiare;
c-non è più in grado di assicurare la neutralità o l’imparzialità necessarie alla continuazione del suo compito professionale.
Nell’attività di autopromozione i Mediatori Familiari sono tenuti ad essere veritieri e corretti, si astengono da ogni forma di pubblicità che possa indurre in errore e dall’attribuirsi titoli, diplomi e competenze che non possiedono. È vietata ogni forma di pubblicità ingannevole.
Sono vietate le pratiche commerciali scorrette, così come definite dal decreto legislativo n. 206 del 2005.
I soggetti iscritti nell’Elenco di cui all’articolo 12-bis delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile immediatamente comunicano al Presidente del Tribunale, ai fini di cui all’articolo 12-ter delle medesime disposizioni, l’eventuale venir meno dei requisiti prescritti e interrompono l’esercizio della professione di Mediatore.
È vietato a qualunque Mediatore Familiare, anche non iscritto nell’Elenco di cui all’articolo 12-bis delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile, esercitare la professione di Mediatore Familiare quando non è in possesso dei requisiti prescritti Decreto.
ART. 14 – MODELLI DI LAVORO E COMPENSO DEL MEDIATORE FAMILIARE
EIMI accoglie Soci appartenenti a diverse scuole di formazione per Mediatori Familiari, di conseguenza i modelli operativi possono essere, pur nel rispetto delle regole contenute nel presente Regolamento e nel Decreto, non omogenee.
Nel corso del primo incontro di Mediazione, il MF deve informare i Mediandi sugli obiettivi, le modalità e il percorso dell’intervento di Mediazione Familiare, sulla specificità del suo intervento, distinguendolo da quello di altri professionisti iscritti ad Ordini o Collegi Professionali e sul suo modello operativo. Prima dell’avvio del percorso di Mediazione, il MF deve, altresì, informare i Mediandi del costo degli incontri di Mediazione Familiare e delle modalità di pagamento.
Il MF farà sottoscrivere ai Mediandi l’ATTO DI CONSENSO ALLA MEDIAZIONE FAMILIARE, l’INFORMATIVA SULLA PRIVACY e l’AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
L’ ATTO DI CONSENSO ALLA MEDIAZIONE FAMILIARE dovrà contenere in forma chiara indicazioni sul grado di complessità dell’incarico e sul compenso del MF e in particolare che:
- Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nel rispetto dell’articolo 8 del Decreto e nelle forme previste dall’Ordinamento;
- Il compenso è adeguato alla delicatezza del ruolo rivestito, al decoro della professione e all’importanza della prestazione e non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale;
- Il compenso è adeguato al grado di complessità dell’incarico;
- Il compenso deve indicare quali sono gli oneri prevedibili ai sensi dell’articolo 8 del Decreto dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico, nel rispetto della legge 22 maggio 2017, n. 81 e la legge 21 aprile 2023, n. 49;
- Il compenso è a carico di ciascuna Parte e per ogni incontro di Mediazione.
Il MF dovrà calcolare il proprio compenso nel rispetto dell’art. 8 del Decreto e nel seguente modo:
a-Somma base a carico di ciascuna Parte € 40,00 oltre oneri di legge.
b-La somma di cui sopra è moltiplicata secondo i seguenti parametri:
b.1. bassa complessità e conflittualità: moltiplicato 1;
b.2 media complessità e conflittualità: moltiplicato 1,5;
b.3 alta complessità e conflittualità: moltiplicato 2.
c-Spese forfettarie nella misura del 21% dell’importo calcolato ai sensi delle lettere a e b.
d-Oneri e contributi.
e-La notula di pagamento o la fattura indicano in modo distinto l’ammontare del compenso dovuto al Professionista, delle spese, degli oneri e dei contributi, nonché il totale di tali voci.
f-Il compenso del MF comprende le attività accessorie alla prestazione professionale.
g-Per gli incarichi non conclusi, o costituenti prosecuzione di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta.
Art. 15 – ATTESTAZIONI RILASCIATE DA EIMI
Al fine di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, EIMI rilascia ai propri Soci tessera associativa riportante il numero di iscrizione, i dati identificativi del Socio inclusa fototessera, di validità annuale. Inoltre, effettuate le necessarie verifiche, EIMI rilascia ai propri iscritti l’Attestato di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi Prestati, come previsto negli artt. 7 e 8 della L.4/2013, con le modalità riportate nelle LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI, DEI CREDITI FORMATIVI E DELL’ATTESTATO DI QUALITÀ E DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEI SERVIZI PRESTATI.
Art. 16 – POLIZZA ASSICURATIVA
EIMI, pena l’esclusione dall’Associazione, richiede ai Soci la copertura dei rischi per i danni arrecabili nell’esercizio dell’attività professionale, mediante una specifica polizza assicurativa per la Responsabilità Civile, come previsto nell’art. 7, comma 1, lettera e) della legge 4/2013.
Gli estremi della polizza assicurativa devono essere comunicati al Consiglio Direttivo al momento della richiesta di iscrizione ad EIMI o del rinnovo associativo, oltre che agli Utenti nei primi colloqui informativi.
EIMI valuta la possibilità di stipulare convenzioni con Compagnie Assicurative o di brokeraggio, allo scopo di offrire ai propri Associati, senza alcun obbligo di adesione e vincolo, tariffe vantaggiose o coperture più efficaci.
ART. 17 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Il Consiglio Direttivo, raccolto il parere del Collegio dei Sindaci e dei Revisori dei Conti, può modificare, ex art. 12, comma 1, lettera e) dello Statuto, il presente Regolamento.
Il Consiglio Direttivo metterà in consultazione a tutti i Soci le modifiche, per un periodo minimo di 30 giorni antecedenti la prima Assemblea utile durante la quale raccoglierà le osservazioni e le eventuali modifiche proposte dai Soci.
Su impulso di 1/3 dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa e che non siano stati sanzionati dal Collegio di Disciplina, possono essere proposte al Consiglio Direttivo delle modifiche al presente Regolamento.
Il Consiglio Direttivo, nei 30 giorni successivi al ricevimento delle proposte, procederà come previsto al precedente comma.
Art. 18 – ENTRATA IN VIGORE
- Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione da parte del Consiglio Direttivo.