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Mediazione Civile e Commerciale

Mediazione Civile e Commerciale

Mediazione Civile e Commerciale

Riferimenti normativi:

In Italia, la Mediazione Civile e Commerciale è regolamentata dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n.28 e dal Decreto Ministeriale 24 ottobre 2023, n. 150, così come da modifiche introdotte ex Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149,  in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

Cos’è la Mediazione Civile e Commerciale:

La Mediazione Civile e Commerciale è il metodo attraverso il quale un professionista, competente, indipendente e imparziale, aiuta le Parti in conflitto a comunicare in modo efficace al fine di comporre la vertenza che le vede coinvolte. Il percorso di Mediazione lascia il potere decisionale alle Parti, contrariamente a quanto accade in sede giudiziaria. Il Mediatore, infatti, è la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la mediazione rimanendo priva, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo, benché possa formulare una proposta conciliativa (nei modi e con le conseguenze previsti dal d.lgs 28/2010 e secondo le previsioni del Regolamento dell’Organismo nei cui elenchi egli è iscritto).

A chi si rivolge:

La Mediazione Civile e Commerciale si rivolge a privati cittadini, professionisti, società, banche, assicurazioni, associazioni, enti pubblici o privati che abbiano una controversia in ambito civile vertente su diritti disponibili.

Condizione di procedibilità e rapporti con il processo:

La Mediazione Civile e Commerciale è condizione di procedibilità della domanda giudiziale quando la vertenza riguarda le seguenti materie: condominio, diritti reali, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura. Parimenti, la Mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale quando viene delegata dal Giudice nel corso di un procedimento giudiziale. In tutti questi casi, le Parti devono essere assistite dai propri Avvocati.

La Mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche quando è prevista da clausola contrattuale ma, in questo caso, non è necessaria l’assistenza legale obbligatoria.

Efficacia esecutiva ed esecuzione:

Il verbale di avvenuta conciliazione sottoscritto dalle Parti e dagli Avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.

In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di Parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico. Con l’omologazione l’accordo costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale

La procedura di Mediazione:

La procedura di Mediazione ha una durata di tre mesi prorogabili, su accordo scritto delle Parti, di ulteriori tre mesi. Il termine di durata decorre dal deposito della istanza di mediazione, ad opera di una delle Parti, presso un Organismo ubicato nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, salvo la possibilità per le Parti di derogare congiuntamente tale competenza. In caso di Mediazione delegata, il termine di durata decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito della domanda. In ogni caso il termine di durata non è soggetto a sospensione feriale.  Il primo incontro tra le Parti deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle Parti. La comunicazione dell’avvio della procedura di Mediazione contenente la convocazione del primo incontro avviene ad opera dell’Organismo di Mediazione. Dal momento in cui detta comunicazione perviene a conoscenza delle Parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce a decadenza per una sola volta.

La Mediazione può svolgersi anche con modalità telematica, così come regolamentata dalla Norma.

Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell’Organismo di Mediazione o nel luogo indicato dal Regolamento di procedura dell’Organismo stesso.

Le Parti partecipano personalmente alla procedura di Mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare, con procura speciale sostanziale, un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. La Norma prevede delle sanzioni per la mancata partecipazione senza giustificato motivo alla Mediazione. Sarà il Giudice a comminare dette sanzioni nel corso del giudizio successivo alla conclusione negativa della Mediazione.

Benchè la Mediazione sia una procedura informale, in caso di necessità, il Mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli Albi dei Consulenti presso i Tribunali. Al momento della nomina dell’esperto, le Parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga alla riservatezza che caratterizza la procedura di Mediazione.

Nel caso in cui la Mediazione non porti ad un accordo, non è comunque precluso il ricorso al Giudice competente.

Patrocinio a spese dello Stato, indennità di Mediazione e benefici fiscali:

Quando la Mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e sia raggiunto l’accordo di conciliazione, è assicurato, alle condizioni stabilite dal d.lgs 28/2010, il Patrocinio a spese dello Stato alla Parte non abbiente per l’assistenza dell’Avvocato nel procedimento di Mediazione. Inoltre, la Parte Ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, non deve corrispondere all’Organismo alcuna indennità.

Al di fuori dei casi sopra descritti, ciascuna Parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell’adesione, corrisponde all’Organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Quando la Mediazione si conclude senza l’accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori. Il regolamento dell’Organismo di Mediazione indica le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell’accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo. Ogni Organismo rende pubblico, sul proprio sito internet, il proprio tariffario che, redatto nel rispetto del DM 150/2023, è stato approvato dal Ministero.

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di Mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale contenente l’accordo di conciliazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.

Alle Parti è riconosciuto, quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta all’Organismo fino a concorrenza di euro seicento. Quando la Mediazione è condizione di procedibilità per materia o perché delegata dal Giudice, alle Parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio Avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.

I crediti d’imposta citati sono utilizzabili dalla Parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche.

In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà.

È riconosciuto un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla Parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.

Agli Organismi di Mediazione è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità non esigibile dalla Parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.

La riservatezza della procedura di Mediazione:

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’Organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. Il Mediatore non può essere chiamato a testimoniare in sede giudiziaria.

Il Mediatore:

Al fine dell’esercizio della professione, il Mediatore deve operare all’interno di un Organismo di Mediazione che sia iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Per acquisire il titolo di Mediatore, è necessario aver conseguito una laurea magistrale o a ciclo unico e aver frequentato un corso di durata non inferiore a ottanta ore, oltre allo svolgimento di un tirocinio mediante partecipazione, con affiancamento ad un Mediatore, in non meno di dieci Mediazioni con adesione della parte invitata. Il corso è composto da moduli teorici e pratici e prevede una prova finale di valutazione di durata non inferiore a quattro ore.

Coloro che non hanno conseguito una laurea in giurisprudenza, devono altresì frequentare un corso di approfondimento giuridico, di durata non inferiore a quattordici ore e sostenere una prova finale, scritta e orale, di durata non inferiore a due ore.

Ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei Mediatori esperti nella materia internazionale, liti transfrontaliere e nella materia dei rapporti di consumo, è inoltre necessario attestare la partecipazione ad un corso di non meno di dieci ore, con prova finale.

I contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi, che devono essere tenuti da Enti di Formazione iscritti in apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, sono disciplinati dal DM 150/2023. Lo stesso Decreto disciplina le modalità e il contenuto dei corsi di aggiornamento obbligatori al fine del mantenimento del titolo di Mediatore.

Solo coloro che rispettano i citati requisiti formativi, e i requisiti di onorabilità previsti dalla Norma, possono esercitare la professione di Mediatori ed essere iscritti in un Organismo e, quindi, nell’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia.

Obblighi dell’Avvocato:

All’atto del conferimento dell’incarico, l’Avvocato è tenuto a informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di Mediazione e delle agevolazioni fiscali previste dalla Norma. È altresì obbligato a informare l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l’avvocato e l’assistito è annullabile.

Le Parti e gli Avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse.

I Soci EIMI:

I Soci di EIMI che svolgono la professione di Mediatori e Formatori nell’ambito della Mediazione Civile e Commerciale, sono inseriti negli elenchi di Organismi ed Enti di Formazione, sia pubblici che privati, iscritti nei Registri tenuti dal Ministero della Giustizia.

Nel rispetto dello Statuto, del Codice Etico e di Condotta e dei Regolamenti di EIMI, i Professionisti curano costantemente la propria formazione e arricchiscono le proprie competenze.

EIMI stabilisce i criteri essenziali della figura del Mediatore e del Formatore e per l’esercizio delle rispettive qualifiche professionali, nonché verifica il corretto e qualificato esercizio della prestazione professionale. A tal scopo, organizza, promuove e favorisce le iniziative di istruzione, formazione e perfezionamento professionale anche attraverso momenti di scambio, arricchimento e confronto a livello nazionale e internazionale, ricorrendo altresì all’ausilio di Enti di Formazione, Istituti, Ordini e Collegi Professionali, Università, Associazioni, Fondazioni, Aziende Private e Pubbliche, Scuole, Istituti e/o contributi locali, regionali, statali, comunitari, nel rispetto delle normative di settore.

EIMI vigila sulla condotta professionale dei propri Soci stabilendo sanzioni disciplinari ad essi irrogabili per violazioni al codice etico e/o deontologico nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo, nonché secondo la normativa di settore nell’ambito della Mediazione.

Altresì, EIMI verifica i requisiti di onorabilità, imparzialità, indipendenza e per l’esercizio della professione di tutti i Soci e gli Associati al fine dell’esercizio della professione e dell’inserimento dei mediatori e dei formatori negli elenchi previsti dalla Norma di settore.

A garanzia e tutela dell’Utente, EIMI ha attivato uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi del Codice del Consumo, nonché per ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti.