Alternate Dispute Resolution
ADR
ADR è acronimo di Alternative Dispute Resolution e si riferisce a metodi alternativi di soluzione delle controversie rispetto alla strada giudiziale.
In realtà, nel linguaggio corrente si utilizza tale termine per indicare svariate forme di mediazione e conciliazione dei conflitti. Il ricorso alle ADR nel nostro Ordinamento può essere di tipo volontario, condizione di procedibilità della domanda giudiziale o delegato dal Giudice.
Nel vocabolario della lingua italiana, ALTERNATIVO significa “mezzo, realtà o soluzione a cui si può ricorrere in sostituzione di altro che venga a mancare, o che comunque si voglia o si debba scartare; o anche, più generalm., che offre una possibilità di scelta”.
Ci sono metodi ADR cui le Parti in conflitto scelgono volontariamente di ricorrere per riaprire un dialogo, attraverso la presenza di un facilitatore terzo, neutrale e imparziale, per cercare insieme una composizione bonaria di reciproca soddisfazione. In caso di raggiungimento dell’accordo, l’ADR ha avuto effettivamente la funzione di portare ad una soluzione con una modalità alternativa al giudizio. Gli accordi raggiunti per volontà delle Parti sono quelli che hanno più possibilità di essere rispettati in quanto rispondenti ai bisogni e agli interessi di tutte.
Sembrerebbe, quindi, meno corretto parlare di ricorso all’ADR quando questa è prevista per legge quale condizione di procedibilità del giudizio o imposto dal Giudice. In questi casi si è in presenza di tentativi di mediazione/conciliazione che sono propedeutici al giudizio o inseriti nel giudizio e, pertanto, non alternativi al giudizio in senso stretto. E’ pur vero, però, che la partecipazione delle Parti resta volontaria, avendo le stesse la facoltà di interrompere la procedura e iniziare o continuare il giudizio. Inoltre, il raggiungimento di un accordo, il cui contenuto è sempre rispondente alla volontà delle Parti, porta alla soluzione stragiudiziale del problema.
La panoramica delle ADR è vasta, e include tutte quelle forme di mediazione e conciliazione che le Parti coinvolte in un conflitto possono utilizzare per affrontare e cercare di risolvere un conflitto. Il conflitto deve essere inteso come contrasto, opposizione, contrapposizione, stato di tensione o di disequilibrio (anche interiore). Per tale motivo, EIMI accoglie tutti quei professionisti che si occupando di gestione dei conflitti, ampliando il concetto di ADR. Laddove vi sia un soggetto terzo che fa da ponte tra interessi contrapposti aiutando le persone ad attivare o riattivare la comunicazione e accorciare le distanze si sta utilizzando un metodo ADR.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, EIMI accoglie professionisti che operano nell’ambito della Mediazione Scolastica, della Mediazione Sociale e Interculturale, della Composizione Negoziata della Crisi, delle Procedure di Sovraindebitamento ma anche dell’Amministrazione di Sostegno.
I SOCI EIMI
È compito del Consiglio Direttivo, sentito, se ritenuto opportuno, il parere del Comitato Scientifico, valutare la idoneità dell’aspirante Socio ad essere inserito nel Registro generale dei Soci di EIMI e, eventualmente, nel Registro di specifiche Discipline. Tale iscrizione non sostituisce o è alternativa a quella prevista da eventuali normative vigenti al fine dell’esercizio della Professione.
Al fine della iscrizione in EIMI, il candidato Socio dichiara sotto la propria responsabilità di essere esperto nella propria Disciplina ADR. L’interesse esclusivo di EIMI è che i propri Soci siano effettivamente esperti in conciliazione, mediazione e metodi ADR, formazione nei medesimi ambiti e siano in attività. Per tale motivo, nella domanda di iscrizione ad EIMI, viene richiesto di indicare come è stato conseguito il titolo e se il candidato Socio risulta iscritto in una Associazione di settore o in un Elenco/Registro presso qualche Ministero o Ente.
E’ fatto obbligo ai Soci, indipendentemente dalla Disciplina praticata, curare costantemente la propria formazione e aggiornamento professionale come previsto dallo Statuto, dal Regolamento Interno e dal CEDeC.
A tal scopo, EIMI organizza, promuove e favorisce le iniziative di istruzione, formazione e perfezionamento professionale anche attraverso momenti di scambio, arricchimento e confronto a livello nazionale e internazionale, ricorrendo altresì all’ausilio di Enti di Formazione, Istituti, Ordini e Collegi Professionali, Università, Associazioni, Fondazioni, Aziende Private e Pubbliche, Scuole, Istituti e/o contributi locali, regionali, statali, comunitari, nel rispetto delle normative di settore. Tali iniziative non si sostituiscono ma integrano quelle eventualmente previste da eventuali norme o regolamenti di settore.
EIMI, al fine del mantenimento dell’iscrizione nell’Associazione, si riserva di prevedere corsi di aggiornamento specifici per quelle Discipline che non prevedono una formazione continua per norma o per regolamenti/autoregolamentazioni di settore.
EIMI vigila sulla condotta professionale dei propri Soci stabilendo sanzioni disciplinari ad essi irrogabili per violazioni al CEDeC nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo, nonché secondo la normativa di settore, ove presente, e della Legge 4/2013, per le professioni non regolamentate.
A garanzia e tutela dell’Utente, EIMI ha attivato uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi del Codice del Consumo, nonché per ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti ai Soci accessibile al link https://www.eimi-amc.it/sportello-segnalazioni/