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EIMI è inserita dal 13 novembre 2024 nell’elenco, tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nella II SEZIONE tra le Associazioni che rilasciano l’Attestazione di qualità e qualificazione dei servizi professionali prestati dai Soci
di cui all’art. 2 comma 7 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 recante “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”

Area Soci

Area Soci

Soci e Simpatizzanti

SOCI

I soci sono di due categorie: Fondatori ed Ordinari.

Possono essere soci coloro che:

  1. hanno compiuto il diciottesimo anno di età
  2. hanno concluso un adeguato percorso formativo sulla Mediazione, Conciliazione e metodi ADR, o sono Formatori nelle medesime discipline, secondo quanto previsto dal Regolamento emanato dal Consiglio Direttivo in materia, in vigore al momento della presentazione della domanda di ammissione, e nel rispetto delle normative di settore nell’ambito della Mediazione, Conciliazione e metodi ADR.
  3. sono professionisti che si occupano di Mediazione in genere, comprendendo la Mediazione Civile e Commerciale, la Mediazione Familiare, la Mediazione Umanistica, la Mediazione Penale, la Mediazione Scolastica ed ogni altro tipo di metodo A.D.R. (Alternative Dispute Resolution), o siano Formatori nei medesi ambiti e che possono dimostrare di avere conseguito tali titoli e di esercitare tali professioni.
  4. esercitano la professione di Mediatori, Conciliatori, esperti in ADR e Formatori nei medesimi ambiti nel rispetto dei criteri fissati dalle normative di settore.
  5. Si impegnano alla formazione continua prevista dalle norme di settore e dai Regolamenti EIMI nell’ambito della Mediazione, Conciliazione e metodi ADR, consapevoli che il mancato aggiornamento professionale è ostativo alla partecipazione ad EIMI e costituisce violazione al CEDeC.
  6. Si impegnano a corrispondere le quote associative di ammissione e annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Consiglio Direttivo nei termini e modi stabiliti nei Regolamenti o deliberato dall’Assemblea.
  7. Si impegnano ad accettare e rispettare lo Statuto, i Regolamenti, il Codice Etico, Deontologico e di Condotta di EIMI e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali.

SOCI FONDATORI

  1. I Soci che hanno partecipato all’Atto Costitutivo, o che hanno presentato domanda di ammissione entro il 31 gennaio 2024, sono definiti Soci Fondatori.
  2. I Soci Fondatori si impegnano a rispettare lo Statuto, i Regolamenti, il Codice Etico, Deontologico e di Condotta di EIMI e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali.
  3. I Soci Fondatori si impegnano a corrispondere le quote associative di ammissione e annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Consiglio Direttivo nei termini e modi stabiliti nei Regolamenti o deliberato dall’Assemblea.
  4. I Soci Fondatori, che sono in regola con il versamento della quota sociale e che non siano stati sanzionati dal Collegio di Disciplina con una sanzione che ne impedisca la partecipazione, hanno diritto di partecipazione alle Assemblee ordinarie e straordinarie.
  5. I Soci Fondatori, che sono in regola con il versamento della quota sociale, che siano iscritti ad EIMI da almeno quattro mesi e che non siano stati sanzionati dal Collegio di Disciplina con una sanzione che ne impedisca la partecipazione, hanno diritto di voto alle Assemblee ordinarie e straordinarie.
  6. I Soci Fondatori che sono iscritti ad EIMI da almeno tre anni, che non sono incorsi in provvedimenti disciplinari e sono in regola con il pagamento della quota associativa, sono automaticamente eleggibili, senza necessità di candidatura.

SOCI ORDINARI

  1. Sono Soci Ordinari coloro che, a seguito di accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, o a seguito di ricorso al Collegio di Disciplina, sono stati iscritti nel Registro Soci EIMI.
  2. I Soci Ordinari si impegnano a rispettare lo Statuto, i Regolamenti, il Codice Etico, Deontologico e di Condotta di EIMI e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali.
  3. I Soci Ordinari si impegnano alla formazione continua prevista dalle norme di settore e dai Regolamenti EIMI nell’ambito della Mediazione, Conciliazione e metodi ADR, consapevoli che il mancato aggiornamento professionale è ostativo alla partecipazione ad EIMI e costituisce violazione al CEDeC.
  4. I Soci Ordinari si impegnano a corrispondere le quote associative di ammissione e annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Consiglio Direttivo nei termini e modi stabiliti nei Regolamenti o deliberato dall’Assemblea.
  5. I Soci Ordinari, che sono in regola con il versamento della quota sociale e che non siano stati sanzionati dal Collegio di Disciplina con una sanzione che ne impedisca la partecipazione, hanno diritto di partecipazione alle Assemblee ordinarie e straordinarie.
  6. I Soci Ordinari, che sono in regola con il versamento della quota sociale, che siano iscritti ad EIMI da almeno quattro mesi e che non siano stati sanzionati dal Collegio di Disciplina con una sanzione che ne impedisca la partecipazione, hanno diritto di voto alle Assemblee ordinarie e straordinarie.
  7. I Soci Ordinari che sono iscritti ad EIMI da almeno tre anni, che non sono incorsi in provvedimenti disciplinari e sono in regola con il pagamento della quota associativa, sono automaticamente eleggibili, senza necessità di candidatura.

COME DIVENTARE SOCI

  1. Per acquisire la qualità di Socio occorre presentare domanda scritta utilizzando il modulo predisposto e scaricabile nell’area dedicata, allegando il proprio documento d’identità da inoltrare mezzo mail a info@eimi-amc.it      
  2. Sulla domanda di ammissione del Socio delibera il Consiglio Direttivo alla prima riunione successiva alla ricezione della stessa, avendo accertato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di chiedere la documentazione attestante le dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione.
  3. Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta, la deliberazione sarà notificata con lettera raccomandata.
  4. Contro la delibera del Consiglio Direttivo è ammesso, entro 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, ricorso al Collegio di Disciplina, che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati. Le modalità di presentazione del ricorso sono consultabili nell’area dedicata al Collegio di Disciplina.
  5. Unitamente alla delibera di ammissione, saranno comunicati al Socio le modalità di pagamento della quota associativa ed il numero di tessera.
  6. Per l’iscrizione nei Registri dei Mediatori Familiari e dei Mediatori Umanistici, si rimanda a quanto riportato nelle aree dedicate.

La qualifica di Socio si perde:

  1. in caso di decesso;
  2. per recesso;
  3. per decadenza deliberata dal Consiglio Direttivo in seguito a:
    • gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dai competenti Organi di EIMI;
    • violazione dello Statuto e/o Regolamenti e/o del Codice Etico, Deontologico e di Condotta di EIMI;
    • eventuale comportamento immorale assunto dal Socio;
    • venir meno del requisito di onorabilità così come regolamentato dal Decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998 n. 468;
    • mancato versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dall’Assemblea per il conseguimento dell’oggetto sociale;
    • mancato invio di documentazione richiesta dal Consiglio Direttivo e/o dall’Assemblea, che fosse necessaria per il conseguimento dell’oggetto sociale;
    • inadempimento ai doveri inerenti alla qualità di Socio od agli impegni assunti verso l’Associazione;
    • per scioglimento di EIMI deliberato dall’Assemblea straordinaria.

SIMPATIZZANTI

Possono essere Simpatizzanti le persone fisiche, i professionisti, le Associazioni, gli Enti Pubblici o Privati che:

  • si occupano di Mediazione, Conciliazione, ADR o formazione nei medesimi ambiti;
  • condividono scopi e valori di EIMI nel rispetto dello Statuto, del CEDeC e dei Regolamenti;
  • sono “cultori” della materia della Mediazione, Conciliazione e altre forme di ADR.
  • si impegnano ad accettare e rispettare lo Statuto, i Regolamenti, il CEDeC dell’Associazione e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali.
  • si impegnano a corrispondere le quote associative di ammissione e annuali.

Sull’ammissione dei Simpatizzanti è deputato a decidere il Consiglio Direttivo, sentito l’eventuale parere del Comitato Scientifico.

La candidatura ad essere ammessi come Simpatizzanti deve essere inviata mezzo mail a info@eimi-amc.it allegando il modulo predisposto e scaricabile nell’area dedicata unitamente al proprio documento d’identità.

I Simpatizzanti non possono partecipare alle Assemblee e non hanno diritto di voto.

È concesso ai Simpatizzanti l’uso del marchio EIMI, previa autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo, per eventi patrocinati dall’Associazione secondo quanto riportato agli art. 6 e 7 del Regolamento Interno.

È consentito, su richiesta degli interessati e con le modalità indicate nel Regolamento del Comitato Scientifico, l’utilizzo di canali comunicativi pubblicitari dell’associazione, quali sito web, social networks, chat lines, ecc., al fine di promuovere i Corsi / Convegni / Seminari / Workshop / Eventi formativi pubblici e/o privati, o similari riconosciuti e/o patrocinati da EIMI.

I Simpatizzanti possono partecipare alla vita sociale dell’Associazione beneficiando della formazione e degli eventi divulgativi organizzati e/o patrocinati da EIMI per i quali riceveranno l’attestato di partecipazione.

I Simpatizzanti potranno chiedere il Patrocinio di EIMI per eventi formativi, convegni, seminari e tavole rotonde che rispondano ai requisiti previsti dal Regolamento Interno e dettagliati con Regolamento del Comitato Scientifico.

La qualifica di Simpatizzante si perde:

  1. in caso di decesso;
  2. per recesso;
  3. per decadenza deliberata dal Consiglio Direttivo in seguito a:
    -gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dai competenti Organi di EIMI;
    -violazione dello Statuto e/o Regolamenti e/o del Codice Etico, Deontologico e di Condotta di EIMI;
    -eventuale comportamento immorale assunto dal Simpatizzante;
    -venir meno del requisito di onorabilità così come regolamentato dal Decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998 n. 468;mancato versamento della quota di iscrizione annuale;
  4. per scioglimento di EIMI deliberato dall’Assemblea straordinaria.
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Modulo e dati per iscrizione

Per l’anno 2025 la quota associativa sia per i soci che per i simpatizzanti è confermata in Euro 30

Dati per il pagamento

Banca: Banca Credito Attivo S.p.a

c/c intestato:  EIMI – ASSOCIAZIONE MEDIATORI DEL CONFLITTO

Codice IBAN: IT06W0304701600000222002077

Causale: Nome, Cognome, Quota Associativa Anno di riferimento