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EIMI è inserita dal 13 novembre 2024 nell’elenco, tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nella II SEZIONE tra le Associazioni che rilasciano l’Attestazione di qualità e qualificazione dei servizi professionali prestati dai Soci
di cui all’art. 2 comma 7 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 recante “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”

Mediazione Familiare

Mediazione Familiare

Mediazione Familiare

Riferimenti Normativi:

La professione di Mediatore Familiare è esercitata in forma non organizzata ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 da coloro che sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5 del DECRETO 27 ottobre 2023, n. 151.

Il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 “Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché’ in materia di esecuzione forzata.”

DECRETO 27 ottobre 2023, n. 151 “Regolamento sulla disciplina professionale del mediatore familiare”.

Cos’è la Mediazione Familiare e a chi si rivolge:

La Mediazione Familiare è nata come buona prassi. Prima della Riforma Cartabia, l’accesso e l’esercizio della professione di Mediatore Familiare erano regolamentati dalle Associazioni Nazionali di Mediazione Familiare.

La Mediazione Familiare nasce in America negli anni ‘70 del 20° secolo e si è diffusa in Europa ed in Italia dalla metà degli anni ‘80. Si tratta di un intervento professionale rivolto alla coppia in fase di separazione o divorzio, al fine di riorganizzare le relazioni familiari e raggiungere accordi relativi alla responsabilità genitoriale e alle questioni economiche, nell’ottica della cogenitorialità. Aiuta, quindi, la coppia ad affrontare sia gli aspetti relazionali ed emotivi, che quelli più strettamente materiali e pragmatici inerenti la riorganizzazione della famiglia separata. Negli anni, la Mediazione Familiare si è adattata alle mutate esigenze sociali, accompagnando nella separazione anche le coppie conviventi non coniugate e le coppie dello stesso sesso. Ha inoltre allargato il suo ambito di intervento ai conflitti in famiglia, ovvero tra membri appartenenti allo stesso nucleo familiare ristretto o allargato. La Mediazione Familiare è una disciplina trasversale, che utilizza anche conoscenze proprie della sociologia, della psicologia e della giurisprudenza, finalizzate all’utilizzo di tecniche specifiche, quali quelle di Mediazione e di Negoziazione del conflitto.

La Mediazione Familiare può essere esercitata all’interno di istituzioni pubbliche e private e attraverso l’attività libero professionale. Esistono in Italia diverse Associazioni, alcune delle quali si sono anche tra loro federate. Le Associazioni sono nate per raggruppare i Mediatori Familiari che operavano sul territorio nazionale, con lo scopo di definire – in assenza di una regolamentazione statale – alcuni criteri comuni, in primis quelli formativi e deontologici. Ad oggi, non è comunque prevista un’iscrizione obbligatoria ad una Associazione, mentre l’accesso alla professione e la formazione iniziale e continua sono determinate dal Decreto 27 ottobre 2023, n. 151.

L’iscrizione ad un’Associazione è una garanzia di professionalità. Le Associazioni, infatti, verificano la formazione continua degli iscritti e il rispetto del codice etico cui i Mediatori Familiari devono aderire. Inoltre, hanno operato per il riconoscimento del Mediatore Familiare quale professione. Il 30 luglio 2003 è infatti stato sottoscritto a Roma un verbale di accordo sindacale sulla regolamentazione giuridica delle nuove Professioni e delle loro Associazioni rappresentative. La Commissione delle Politiche del Lavoro e delle Politiche Sociali del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro ha studiato per diversi anni un testo di legge per regolamentare le nuove Professioni, tra le quali quella del Mediatore Familiare. Questo impegno ha portato alla Legge 14 gennaio 2013, n. 4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”. Esistono oggi in Italia diverse Associazioni Nazionali di Mediatori Familiari registrate al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro. Le Associazioni hanno poi aderito alla Norma Tecnica UNI 11644, del 30 agosto 2016, in relazione alla figura del Mediatore Familiare pubblicata dalla Commissione tecnica attività professionali non regolamentate. Questa ha definito in modo adeguato ed univoco i riferimenti della figura professionale di Mediatore Familiare garantendo un livello qualitativo di formazione, omologando i programmi formativi promossi da Enti pubblici e/o privati, e definendo i requisiti relativi all’attività professionale del Mediatore Familiare in termini di conoscenza, abilità e competenza, in conformità al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF – European Qualifications Framework).

Il Mediatore Familiare:

Con la Riforma Cartabia, per poter esercitare la professione di Mediatore Familiare, occorre aver compiuto il percorso formativo i cui contenuti, durata e modalità di svolgimento sono indicati nel citato D. 151/2023 e, per mantenere il titolo di Mediatore, è necessario attestare di aver ottemperato all’obbligo di aggiornamento formativo annuale previsto dal medesimo Decreto e previsto dall’Associazione di appartenenza.

Per conseguire il titolo di Mediatore Familiare, è necessario avere una laurea nel campo delle Scienze Umane (ovvero dell’area umanistica, sociale o sanitaria), o del Diritto, e acquisire conoscenze, abilità e competenze nel processo di mediazione Familiare, ivi inclusa la comprensione della deontologia, dell’etica, degli standard e delle responsabilità professionali appropriate. Inoltre, il Mediatore Familiare deve acquisire competenze pratiche e teoriche nell’ambito della Psicologia, della Sociologia, del Diritto, del funzionamento economico della famiglia, della gestione del conflitto, delle tecniche di comunicazione e delle relazioni con tutti i professionisti coinvolti dal processo di divorzio e dalla separazione personale dei coniugi: magistrati/giudici, avvocati, notai, assistenti sociali, psicologi, istituzioni e centri sociali. La conoscenza delle leggi in materia di divorzio, filiazione e affido è fondamentale, poiché gli eventuali accordi raggiunti devono rispettare la legge ed essere tali da poter essere trasferiti dagli avvocati in un ricorso, ma anche per il collegamento tra Mediazione Familiare e giudizio. Le leggi sull’ascolto del minore da parte del giudice, sui servizi di sostegno alla relazione genitori-figli, sulle misure per il sostegno delle responsabilità familiari e sull’uguaglianza giuridica tra i figli nati dentro e fuori al matrimonio, prevedono che il giudice possa consigliare un percorso di Mediazione Familiare.

La procedura di Mediazione Familiare:

Il Decreto 151/2023 ha previsto un primo incontro orientativo gratuito finalizzato a fornire ai Mediandi tutte le informazioni in merito alla procedura di Mediazione Familiare ed al ruolo del Mediatore Familiare.

L’adesione al percorso di Mediazione Familiare è volontario e i Mediandi possono liberamente decidere di interromperlo in ogni momento. In generale la durata della Mediazione Familiare varia nel massimo tra dieci/dodici incontri.

Il Mediatore Familiare è il garante del processo di Mediazione Familiare, facilita la comunicazione tra i Mediandi e, attraverso specifiche tecniche di comunicazione e negoziazione, li accompagna nella ricerca di un accordo (rispetto alle questioni e i problemi portati in stanza di Mediazione Familiare) il più soddisfacente possibile per tutti e nel rispetto dei supremi interessi dei figli, se presenti. L’accordo potrà poi essere utilizzato dai Mediandi per procedere con la separazione consensuale od il divorzio congiunto.

La riservatezza della procedura di mediazione e segreto professionale:

Ferme le disposizioni relative al segreto professionale, il Mediatore Familiare si attiene al segreto relativo allo svolgimento e al contenuto dei colloqui di Mediazione Familiare e agli accordi eventualmente raggiunti. Sono tenuti al rispetto del segreto, oltre ai Mediatori Familiari, anche i praticanti e tutti coloro che assistono agli incontri di Mediazione Familiare. Salvo i casi di esenzione dal segreto professionale previsti dalla legge, entrambi i Mediandi possono esentare il Mediatore Familiare dal segreto professionale previsto dal presente comma prestando l’assenso scritto.

In pendenza di una procedura giudiziaria, il Mediatore Familiare informa le Parti che nulla sarà riferito all’Autorità Giudiziaria nel caso di interruzione della Mediazione Familiare o di impossibilità di proseguirla, salvo, nel rispetto del dovere di riservatezza, circa l’adesione o la mancata adesione dei Mediandi al percorso di Mediazione Familiare.

I SOCI EIMI

È compito del Consiglio Direttivo, sentito, se ritenuto opportuno, il parere del Comitato Scientifico o di apposita Commissione nominata dallo stesso, valutare la idoneità dell’aspirante Socio ad essere inserito nel Registro generale dei Soci di EIMI e, nello specifico, nel Registro Mediatori, Formatori e Supervisori nell’ambito della Mediazione Familiare.

Al fine della iscrizione in EIMI, il candidato Socio dichiara sotto la propria responsabilità di essere esperto nella propria Disciplina ADR. L’interesse esclusivo di EIMI è che i propri Soci siano effettivamente esperti in Conciliazione, Mediazione e metodi ADR, Formazione nei medesimi ambiti e siano in attività. Per tale motivo, nella domanda di iscrizione ad EIMI, viene richiesto di indicare come è stato conseguito il titolo e ove opera.

Nel rispetto dello Statuto, del Codice Etico e di Condotta e dei Regolamenti di EIMI, i Professionisti curano costantemente la propria formazione e arricchiscono le proprie competenze.

Al fine dell’iscrizione nel Registro Soci, EIMI stabilisce i criteri essenziali per l’esercizio della qualifica professionale, nonché verifica il corretto e qualificato esercizio della prestazione professionale. A tal scopo, organizza, promuove e favorisce le iniziative di istruzione, formazione e perfezionamento professionale anche attraverso momenti di scambio, arricchimento e confronto a livello nazionale e internazionale, ricorrendo altresì all’ausilio di Enti di Formazione, Istituti, Ordini e Collegi Professionali, Università, Associazioni, Fondazioni, Aziende Private e Pubbliche, Scuole, Istituti e/o contributi locali, regionali, statali, comunitari, nel rispetto delle normative di settore.

EIMI vigila sulla condotta professionale dei propri soci stabilendo sanzioni disciplinari ad essi irrogabili per violazioni al codice etico e/o deontologico nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo, nonché secondo la normativa di settore, ove presente, e della Legge 4/2013, per le professioni non regolamentate.

A garanzia e tutela dell’Utente, EIMI ha attivato uno Sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi del Codice del Consumo, nonché per ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti ai Soci accessibile al link https://www.eimi-amc.it/sportello-segnalazioni/